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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36147/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sul trattamento sanzionatorio ometteva il confronto critico con una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, che aveva anche esaminato adeguatamente le deduzioni difensive. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 dicembre 2025, deducendo una censura relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava criticamente con la motivazione impugnata, la quale aveva determinato la pena base nel minimo edittale, concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e applicato un aumento per la continuazione particolarmente modesto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa espone in modo sufficiente e non illogico i criteri di determinazione della pena e dà adeguato conto delle deduzioni difensive.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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