Cassazione Penale, Ordinanza n. 14725/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. La domanda riguardava, secondo il ricorso, tre decisioni relative a reati omogenei commessi nel 1998, nel 2016 e nel 2021. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, veniva dedotto un vizio di omessa valutazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe esaminato la richiesta di estensione del vincolo della continuazione anche a tali sentenze. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva svolto una valutazione complessiva dell'istanza, escludendo la continuazione per la forte distanza temporale tra i fatti, la disomogeneità dei titoli di reato e le diverse modalità di commissione, ma riconoscendo il vincolo per altri reati commessi tra il 2006 e il 2008. Il ricorso sosteneva quindi, in sostanza, che vi fosse stata omissione di motivazione e che la continuazione dovesse essere riconosciuta anche per fatti risalenti e molto distanziati nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse omessa motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione aveva affrontato l'intera domanda di continuazione proposta nell'istanza originaria, motivando in modo congruo il diniego per i fatti del 1998, 2016 e 2021. Ha inoltre qualificato come manifestamente infondata la tesi difensiva, osservando che per ipotizzare un unico disegno criminoso occorrerebbe risalire al 1998 per coprire reati commessi a distanza di decenni, circostanza incompatibile con l'istituto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione presuppone che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non coincide con un generico programma di vita delinquenziale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso preesistente, che abbracci i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo fatto.
- Ai fini della continuazione non basta l'omogeneità astratta dei reati o la mera propensione a delinquere: occorrono concreti indicatori di unità del programma criminoso, quali contiguità temporale, analogia delle condotte, identità del bene protetto, sistematicità e modalità esecutive.
- La valutazione della sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.
- In sede esecutiva il giudice deve esaminare globalmente l'istanza di riconoscimento della continuazione; non sussiste vizio di omessa motivazione se la decisione riguarda l'intera domanda così come formulata.
- La distanza temporale molto ampia tra i fatti costituisce un indice fortemente ostativo al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, specie quando si pretende di far risalire il programma unitario a un fatto iniziale remoto per ricomprendere episodi commessi a distanza di molti anni.
Come è indicizzato
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