Cassazione Civile, Ordinanza n. 36496/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal consorzio e dell'adesione del comune resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione e disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato, osservando che il meccanismo sanzionatorio non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2012 emesso da un comune nei confronti di un consorzio industriale. Il consorzio aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato respinto in primo grado, l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale e il consorzio aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Successivamente, con istanza del 3 giugno 2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere definito la controversia con l'ente impositore e chiedendo la compensazione delle spese. Il comune ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, di natura sanzionatoria e diretta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta; perciò non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato nel caso esaminato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese quando ciò risulti concordato tra le parti o comunque giustificato dalla definizione della lite.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili non opera quando la definizione del giudizio avviene per rinuncia sopravvenuta, poiché la finalità sanzionatoria della norma riguarda le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato va applicata in modo coerente con la sua ratio, evitando estensioni a ipotesi non riconducibili al rigetto o all'inammissibilità nei termini previsti dalla norma.
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