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Sentenza

Sentenza n. 8498/2026 - Roma, Sezione 3T

Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7719/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024

Giustizia amministrativa202509494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7719/2024, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7719/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 giugno 2024. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente, determinando il soddisfacimento della pretesa. Non risultano dedotti ulteriori vizi o motivi di illegittimità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non lasciava alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che essa sarebbe stata accolta poiché il credito era stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva, integralmente satisfattiva e irretrattabile, elimina ogni utilità residua derivante dalla pronuncia richiesta nel giudizio.
  • Anche quando dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Se l'amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la valutazione di soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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