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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24657/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP. Deduceva un unico motivo per violazione di norme processuali e vizio di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.), sostenendo l'omesso esame delle memorie difensive e della consulenza tecnica di parte con allegata documentazione, violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e del contraddittorio, nonché carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: non essendosi verificato alcun pregiudizio a favore del ricorrente (la misura cautelare non è stata applicata), il ricorso che si limita a contestare la valutazione del quadro indiziario è privo di rilevanza processuale. La Corte richiama consolidata giurisprudenza sul fatto che l'annullamento o la conferma di provvedimenti cautelari in sede incidentale non vincola le altre fasi del processo e non genera di per sé un interesse impugnatorio salvo che non sia specificamente dedotto un concreto pregiudizio (es. prospettiva di ottenere riparazione per ingiusta detenzione). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di riesame: qui richiamato in quanto il Tribunale del riesame ha deciso sull'appello del PM e sulla richiesta cautelare

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle censure deducibili in ricorso per cassazione; il motivo è stato articolato nei limiti di tale disposizione

  • art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione per nullità, violazioni di norme di rito e vizio di motivazione; invocati dal ricorrente ma ritenuti comunque irrilevanti per carenza di interesse

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio e sugli atti che devono essere valutati: il ricorrente denunciava omissione dell'esame di memorie e consulenze, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse

  • art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari): richiamati nella giurisprudenza citata per motivare il rigetto della misura

  • art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (censurato dalla Corte costituzionale)

    art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 121/2009) e richiamata in motivazione per spiegare che le decisioni sulla gravità indiziaria non vincolano automaticamente il processo principale

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nell'ambito delle indagini preliminari: citata in relazione agli effetti limitati delle decisioni cautelari

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto vincolante dell'eventuale pronuncia di annullamento con rinvio nel giudizio cautelare solo nei confronti del giudice chiamato a rendere il provvedimento rescissorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 121 del 24/04/2009

    sentenza Corte costituzionale n. 121 del 24 aprile 2009

    Dichiarata l'illegittimità dell'art. 405, comma 1-bis c.p.p.; richiamata per sostenere che le pronunce sulla gravità indiziaria non producono effetti vincolanti sul processo principale

Massime di principio

  • Non sussiste l'interesse dell'indagato a impugnare un provvedimento del tribunale del riesame che abbia confermato il rigetto di una misura cautelare se non è dimostrato un concreto pregiudizio derivante dall'ordinanza impugnata
  • La mera censura sulla valutazione della gravità indiziaria, senza specificare un danno processuale attuale o futuro (es. concreta possibilità di ottenere riparazione per ingiusta detenzione), rende inammissibile il ricorso
  • Le decisioni adottate in sede cautelare non vincolano automaticamente la fase di merito: l'esito della cautela è autonomo rispetto al giudizio principale e non preclude la libera valutazione del materiale probatorio nel merito
  • Per contestare omissioni istruttorie (memorie, consulenze) occorre dimostrare che l'omissione ha determinato un pregiudizio effettivo o che il materiale non esaminato avrebbe potuto modificare l'esito cautelare
  • Se si mira a preservare future pretese risarcitorie per ingiusta detenzione, tale intento deve essere dedotto chiaramente e motivato nel ricorso, con indicazione del pregiudizio concreto che deriverebbe dal mancato accoglimento

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