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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del condono richiesto dalla società ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289 del 2002 per cartelle esattoriali. La contribuente aveva versato la prima rata, ma non la seconda; la CTR aveva ritenuto che l'omissione non comportasse la decadenza, perché l'importo residuo poteva essere riscosso con gli ordinari strumenti coattivi. L'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) omessa indicazione, nel ricorso introduttivo, della persona fisica legittimata a rappresentare processualmente la società; (2) impugnabilità della comunicazione di rigetto dell'istanza di sgravio; (3) difetto di titolarità passiva dell'Agenzia rispetto alle contestazioni relative all'attività del concessionario; (4) violazione dell'art. 12 della L. n. 289 del 2002, perché l'omesso pagamento della seconda rata impediva il perfezionamento del condono. La Corte ha esaminato direttamente il quarto motivo, applicando il principio della ragione più liquida, senza decidere gli altri tre.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto motivo: il condono previsto dall'art. 12 della L. n. 289 del 2002 è clemenziale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute; anche l'omesso o tardivo versamento di una rata successiva alla prima impedisce la definizione della lite. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Enna, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Gli altri tre motivi non sono stati esaminati. Spese dei giudizi di merito compensate; per la Cassazione, la contribuente è stata condannata a pagare euro 2.500,00 all'Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, ed euro 2.000,00 a Serit Sicilia s.p.a., oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    L'efficacia della sanatoria, è, pertanto, condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.

    La sanatoria dei carichi prevista dall'art. 12 si perfeziona soltanto pagando per intero e nei termini l'importo dovuto. Il pagamento della prima rata non consolida il beneficio se una rata successiva è omessa o tardiva; l'eventuale riscossione coattiva del residuo non sostituisce il pagamento richiesto per perfezionare il condono.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito. In questo caso ha rigettato il ricorso originario della contribuente.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

    Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere subito la questione di merito che appare più semplice e risolutiva, anche se logicamente subordinata a questioni preliminari, evitando l'esame di quelle che non sono necessarie per definire la causa.

Massime di principio

  • Per il condono ex art. 12 della L. n. 289 del 2002, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute è condizione per ottenere la definizione agevolata: il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva alla prima fa venir meno il beneficio.
  • La possibilità per l'Amministrazione di riscuotere coattivamente le rate non pagate non equivale al loro pagamento e non mantiene efficace la sanatoria.
  • Quando una questione appare decisiva e di agevole soluzione, il giudice può applicare la ragione più liquida e definirla senza affrontare previamente ulteriori questioni preliminari o processuali.
  • Se in Cassazione la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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