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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04058/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per tentato furto in abitazione pluriaggravato, con pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 666,67 di multa. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, oltre a inosservanza di norme processuali e mancata assunzione di una prova decisiva; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato chiedeva anche la revoca della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio e risultava inoltre meramente reiterativo delle doglianze già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano offerto motivazione immune da vizi logici sulla responsabilità e sulla sussistenza del reato. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, basata sui precedenti penali e sull'assenza di resipiscenza. L'istanza di revoca della misura cautelare è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza e non essendo la Cassazione giudice del procedimento cautelare. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 91, disp. att. c.p.p.

    La valutazione sulla revoca della misura cautelare è rimessa ai giudici di merito e non alla Corte di cassazione; l'istanza proposta in sede di legittimità è quindi priva di interesse dopo il giudicato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una nuova sovrapposizione del giudizio della Cassazione a quello compiuto nei gradi di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera reiterazione delle censure già disattese dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre l'esame analitico di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La presenza di precedenti penali e l'assenza di resipiscenza possono costituire ragioni sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione di merito non presenta illogicità manifeste.
  • La richiesta di revoca di una misura cautelare è inammissibile per carenza di interesse quando sia già intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza e la questione non sia più devolvibile alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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