Sentenza n. 2069/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 175 del 2 febbraio 2024, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 175 del 2 febbraio 2024. La pronuncia, notificata al Ministero l’11 novembre 2024 e passata in giudicato, aveva riconosciuto alla docente il beneficio di € 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo nominale complessivo di € 2.000. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica, il Ministero non aveva eseguito la sentenza. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria – ambito territoriale provinciale di Catanzaro non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e che, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, permaneva l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro i successivi 60 giorni e compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notifica del titolo giudiziale e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, l’amministrazione permane inadempiente.
l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e predisporre una misura sostitutiva per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può applicarsi per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione che ha introdotto il regime di onnicomprensività dei compensi commissariali, pur riferita ai giudizi di ottemperanza in materia di equa riparazione, è applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, il perdurante inadempimento dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare anticipatamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e all’istanza della parte interessata.
- La regola per cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
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