Sentenza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, al decreto ingiuntivo n. 287/2024 emesso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore (RG. 5559/2023) in data 6.2.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 287/2024 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune a un decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato il pagamento di euro 3.126,00, oltre interessi legali e spese processuali. Il decreto è stato notificato al Comune il 21 marzo 2024, dichiarato esecutivo il 18 giugno 2024 e nuovamente notificato l’11 luglio 2024. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il passaggio in giudicato del titolo e la persistente mancata esecuzione, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. È stata inoltre richiesta la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il titolo esecutivo, le notificazioni, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari al pagamento, inclusi l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle risorse. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute sufficienti a escluderla. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, nonché di nominare un commissario ad acta e di valutare l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative; la valutazione è rimessa al giudice dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 15 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato indirettamente nella regolazione delle spese mediante condanna al rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione, l’accertata notificazione del titolo, la sua esecutorietà o definitività, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova del pagamento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla richiesta del creditore e all’attestazione della scadenza del termine assegnato senza integrale esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può negarla o ridurne l’importo quando sussistano ragioni ostative connesse, tra l’altro, ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica o alla rilevanza di interessi pubblici; tali ragioni devono essere valutate concretamente e discrezionalmente.
- Quando il Comune non dimostra l’avvenuto pagamento del titolo esecutivo e non si costituisce nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soccombe e può essere condannata alle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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