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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37107/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta (23/09/2020) che confermava la condanna, emessa dal Tribunale di Enna con rito abbreviato, per furto aggravato del portafogli sottratto dalla borsa di un ufficiale giudiziario all'interno del Palazzo di giustizia. Il ricorrente deduceva: (i) errato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. (beni esposti alla pubblica fede), sostenendo che il Tribunale fosse sorvegliato in modo continuativo; (ii) omessa motivazione su tale punto; (iii) mancato proscioglimento per difetto di querela (sosteneva che vi fosse solo una denunzia); (iv) mancata applicazione del proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (v) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4) cod. pen., avendo il maltolto ammontato a 90 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'aggravante come "esposizione alla pubblica fede", osservando che sistemi di videosorveglianza o una vigilanza non continuativa non escludono l'aggravante perché non impediscono immediatamente la sottrazione. Ha inoltre affermato che la mancanza di una specifica motivazione della Corte d'appello su aspetti secondari non giustifica l'annullamento quando il motivo è manifestamente infondato. Il motivo sul difetto di querela è inammissibile perché il furto aggravato è procedibile d'ufficio (e, comunque, la querela conteneva formula idonea). Il proscioglimento per particolare tenuità è escluso perché il reato è punito con pena massima superiore a quella prevista dall'art. 131-bis. L'attenuante per danno di speciale tenuità è negata: il portafogli conteneva documenti personali il cui valore e le conseguenze non sono "irrisorie"; il successivo recupero del bene non incide. Il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante per furto su cose esposte alla pubblica fede; non viene esclusa dalla sola presenza di sistemi di videosorveglianza o di vigilanza non continua, a meno che non vi sia una custodia continua e diretta che impedisca effettivamente la sottrazione

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Il proscioglimento per particolare tenuità non è applicabile quando la pena edittale massima del reato supera la soglia prevista dal primo comma della norma; nel caso di furto aggravato la pena massima supera tale soglia

  • art. 62, n. 4), cod. pen.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno sia "irrisorio"; non si applica quando sono sottratti documenti personali il cui valore o le conseguenze non sono di speciale tenuità; il recupero successivo del bene non determina automaticamente l'applicazione dell'attenuante

Massime di principio

  • La presenza di videosorveglianza o di personale di vigilanza non esclude automaticamente l'aggravante prevista per beni esposti alla pubblica fede: occorre una custodia continua e specificamente efficace a impedire la sottrazione
  • Nei casi in cui la vigilanza è generica, saltuaria o l'intervento avviene soltanto dopo la consumazione del reato, l'aggravante resta applicabile
  • I reati procedibili d'ufficio (come il furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7) non sono condizionati alla querela della persona offesa; una denunzia può comunque contenere formule che soddisfano la condizione di procedibilità quando richiesta
  • Il proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis è escluso se la pena massima prevista per il reato supera la soglia normativa
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità va riconosciuta solo per danni realmente "irrisori"; la presenza di documenti personali sottratti o conseguenze pratiche (es. pratiche per duplicazione documenti) escludono tale attenuante
  • L'omessa motivazione della Corte d'appello su motivi manifestamente infondati non comporta automaticamente l'annullamento in Cassazione se il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio concreto da un rinvio

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