Cassazione Penale, Ordinanza n. 19919/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17/02/2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 27/06/2025 nei confronti dell'imputato per i reati allo stesso ascritti. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, sottoscrivendo l'atto di impugnazione. Il ricorso non contiene una sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi esaminato il solo profilo formale dell'ammissibilità dell'impugnazione, rilevando il difetto di sottoscrizione tecnica richiesta dalla legge.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti, quando il vizio è immediatamente rilevabile.
prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, quando la legge richiede tale assistenza tecnica a pena di inammissibilità.
- Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararla de plano senza instaurare un ulteriore contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, in via automatica, la condanna del ricorrente alle spese processuali; inoltre può essere disposta una somma in favore della Cassa delle ammende se non emerge assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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