Cassazione Civile, Ordinanza n. 04334/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente e dell'adesione della controparte. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso ogni provvedimento sul contributo unificato per effetto della sopravvenuta estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di gestione del risparmio ha impugnato un avviso di accertamento per TASI relativo all'anno 2014. Il ricorso era stato respinto nei gradi di merito, con conferma in appello. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale; il comune si è costituito con controricorso. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'integrale pagamento della pretesa tributaria e delle spese dei precedenti gradi e della conseguente rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e consente l'integrale compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando le parti dichiarano congiuntamente la cessazione della materia del contendere e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, il giudizio di cassazione si estingue.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La sopravvenuta estinzione del processo esclude la necessità di ulteriori provvedimenti sul contributo unificato, se il provvedimento non ne dispone diversamente.
Come è indicizzato
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