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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11320/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP (19/05/2022) che aveva disposto il sequestro preventivo della carta di Poste Italiane usata per l'accredito del "reddito di cittadinanza" e della somma di euro 23.681,69, in via diretta o per equivalente, per il reato di truffa finalizzata a conseguire erogazioni pubbliche e violazione degli artt. 1 e 7 della L. 4/2019. Il difensore deduceva vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla residenza dell'indagato (contestando l'indicazione di Via Manzoni 73 anziché Via Broglio 46) e alla regolare registrazione e pagamento dei canoni di locazione, sostenendo che la prova documentale era stata trascurata e che le risultanze investigative non dimostravano la permanenza dell'indagato nei luoghi contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivazione effettiva e non meramente apparente, avendo esaminato le emergenze investigative che giustificavano il sequestro preventivo. La Corte ha inoltre chiarito che, in tema di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge intesa come mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente, mentre la manifesta illogicità costituisce motivo autonomo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e non rientra nell'ambito dell'art. 325. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamata solo come base procedurale per la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte registra che la trattazione è avvenuta secondo tale disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Limita il ricorso per cassazione in materia di riesame delle misure cautelari reali ai casi di violazione di legge intesa come mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; non comprende l'illogicità manifesta

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Identificato come il rimedio procedurale appropriato per dedurre la manifesta illogicità della motivazione (motivo autonomo di ricorso in Cassazione), distinto dalla disciplina dell'art. 325 c.p.p.

  • Legge 4/2019, artt. 1 e 7

    Norme sostanziali richiamate in relazione all'accusa di indebita percezione del reddito di cittadinanza e alle correlate fattispecie di responsabilità penale; nel provvedimento i fatti contestati sono stati valutati come fondamento per il sequestro preventivo

Massime di principio

  • In materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazioni di legge consistenti in mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; non è lo strumento per censurare l'illogicità manifesta della motivazione
  • La manifesta illogicità della motivazione va dedotta con il motivo autonomo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; occorre scegliere correttamente la via impugnatoria in base alla natura del vizio contestato (violazione di legge vs. vizio logico-ragionamentale)
  • Per contestare efficacemente provvedimenti di sequestro preventivo su beni riconducibili a strumenti di percezione di prestazioni (es. carta per reddito di cittadinanza) è importante dimostrare l'assenza totale di motivazione o la violazione di disposizioni procedurali specifiche; questioni di fatto (es. luogo di residenza, puntualità dei pagamenti) saranno più efficacemente trattate nel merito o con mezzi probatori chiari e documentali nelle fasi successive
  • Chi impugna deve documentare in modo puntuale e probatorio che la decisione non si è basata su alcuna valutazione o che la motivazione è solo apparente; mere contestazioni alternative della lettura dei fatti da parte del giudice del riesame non sono sufficienti a fondare l'inammissibilità del provvedimento in Cassazione
  • Le impugnative manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso in Cassazione

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