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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2905/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colella impugnava la conferma in appello della condanna civile (risarcimento pari a Euro 500.000,00) riferita a una presunta partecipazione a una truffa contrattuale relativa alla promessa di vendita di appartamenti futuri e alle fideiussioni, deducendo molteplici vizi: violazione delle norme processuali e motivazione omessa o illogica; errores in procedendo (tra cui la mancata notifica agli imputati contumaci del verbale d'udienza contenente una modifica rilevante dell'imputazione, con conseguente nullità); errores in iudicando per difetto di corrispondenza tra imputazione e sentenza; uso illegittimo del contenuto narrativo delle querele; mancata argomentazione sulla data di consumazione del reato e conseguente prescrizione; mancanza dell'elemento psicologico e dell'effettiva corresponsabilità del ricorrente; e illegittimità a mantenere la responsabilità civile nonostante il giudice civile avesse già respinto le pretese contro il ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha giudicato che la Corte territoriale non ha dato alcuna motivazione adeguata sui numerosi e non manifestamente infondati motivi di gravame, né ha valutato compiutamente il compendio probatorio ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. Ha rilevato inoltre la nullità assoluta del giudizio per la mancata notifica all'imputato contumace della modifica rilevante del capo d'imputazione (nullità insanabile ex art. 179 c.p.p.), che travolge le statuizioni civili. Alla luce di ciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado e ha revocato le statuizioni civili ivi contenute. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione sulla tardività della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, dal momento che non era dimostrato alcun pregiudizio per le parti.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Quando il giudice di appello dichiara estinto il reato per prescrizione o amnistia, è comunque tenuto a decidere sulle impugnazioni in ordine agli effetti civili; di conseguenza i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente prima di confermare statuizioni civili.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone che il giudice non possa confermare la condanna a risarcimento in assenza di una adeguata valutazione delle censure difensive; la conferma delle statuizioni civili richiede un esame motivato della responsabilità anche se il reato è estinto per prescrizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base formale del ricorso per cassazione (termine e modalità di deduzione dei motivi).

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione e le formalità necessarie quando il dibattimento importa modifiche sostanziali dell'imputazione, con obbligo di notifica dell'estratto del verbale all'imputato contumace; qui la mancata osservanza ha determinato nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La mancata notifica che pregiudica le facoltà difensive configura nullità assoluta insanabile rilevabile d'ufficio in ogni grado; applicata per la modifica non notificata dell'imputazione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla nullità e sugli effetti del mancato rispetto formale dei termini e delle formalità processuali; la Corte distingue i casi di nullità formale non sanante da quelli che implichino un effettivo pregiudizio.

  • art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferita alla sanatoria dei ritardi nel deposito degli atti: la Corte ha ritenuto che il tardivo invio delle conclusioni non abbia determinato nullità quando le parti abbiano comunque potuto esercitare i diritti difensivi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale citata sul termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale durante l'emergenza Covid; la Corte ha seguito l'orientamento secondo cui il mancato rispetto del termine non comporta automaticamente nullità se non è dimostrato pregiudizio.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Disciplina il rinvio al giudice civile competente; la Corte ha richiamato i criteri di rinvio/annullamento da applicare in presenza di nullità che investono le statuizioni civili.

Massime di principio

  • Se l'appello o la cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione, il giudice di grado superiore è comunque obbligato a valutare compiutamente i motivi di impugnazione (art. 578 e art. 129 c.p.p.) prima di confermare qualsiasi statuizione civile a carico dell'imputato.
  • La mancata notifica, agli imputati contumaci, di una modifica sostanziale dell'imputazione che cambia le coordinate fattuali o normative determina nullità assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.), con effetti anche sulle statuizioni civili: se la nullità travolge entrambi i gradi le sentenze vanno annullate senza rinvio.
  • Quando la nullità investe soltanto il giudizio di secondo grado (ma non quello di primo grado), la Corte di legittimità deve comunque annullare le statuizioni civili e rinviare, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado d'appello.
  • I ritardi derivanti dalla disciplina emergenziale (es. deposito tardivo delle conclusioni del P.G.) non comportano automaticamente nullità processuale: è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio alle facoltà difensive della parte.
  • Non è possibile confermare una condanna al risarcimento dei danni basandosi esclusivamente sulla sopravvenuta estinzione del reato; occorre un accertamento motivato della responsabilità civilmente rilevante.

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