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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17136/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revisione avverso la sentenza di condanna n. 618/2015 (rapina aggravata) confermata in sede d'appello e divenuta irrevocabile nel 2017. La difesa ha prodotto come "prova nuova" dichiarazioni rese ex art. 391 bis e 391 ter cod.proc.pen. da Giorgia Brunaldi, che affermava di aver trascorso la giornata della rapina con il ricorrente, tese a smentire l'identificazione fotografica effettuata dalla persona offesa. Il ricorso censura la Corte di appello per aver ritenuto inattendibili tali dichiarazioni e per non aver ritenuto sufficiente la contestazione della identificazione fotografica eseguita da una persona anziana in condizioni di scarsa visibilità e sulla base di una foto poco nitida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello di Ancona, la quale ha considerato le dichiarazioni della Brunaldi inattendibili perché rese per la prima volta in sede di indagini difensive, mai indicate durante il giudizio né nell'interrogatorio dopo la chiusura indagini ex art. 415 bis, generiche e non precise a distanza di anni. La Corte ha altresì ritenuto che tali dichiarazioni non fossero idonee a inficiare l'ampio compendio probatorio fondato sul riconoscimento della vittima, dettagliato e coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione; utilizzata per valutare i requisiti di ammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese in sede di indagini difensive; impiegato per qualificare la natura e il valore probatorio delle nuove dichiarazioni presentate dalla difesa.

  • art. 391 ter cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 391 bis quale norma referente le modalità di acquisizione delle nuove dichiarazioni e il loro possibile valore ai fini della revisione.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Richiamato perché la Corte ha osservato che la teste non era stata indicata dall'imputato né nell'istruttoria né nell'interrogatorio successivo al decreto di chiusura delle indagini ex art. 415 bis; la mancata segnalazione precoce ha inciso sulla valutazione della attendibilità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni "nuove" rese per la prima volta in sede di indagini difensive possono essere valutate come meno credibili se non erano state indicate durante il giudizio o nelle fasi investigative precedenti; la tardività incide sulla valutazione della loro rilevanza.
  • Per ottenere l'ammissione di una revisione è necessario che le nuove prove appaiano idonee, con buona ragionevole probabilità, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Valutazioni meramente critiche sull'attendibilità di singole prove già acquisite difficilmente bastano.
  • La contestazione dell'identificazione fotografica compiuta dalla persona offesa richiede elementi specifici (inattendibilità oggettiva della visione, condizioni di visibilità, difetti evidenti della prova fotografica, contraddizioni sostanziali della vittima) per essere ritenuta idonea a determinare la revisione.
  • Il giudizio sulla idoneità delle nuove prove in sede di revisione riguarda prevalentemente la rilevanza e la capacità di incidere sul compendio probatorio; non è consentito riaprire il merito del fatto se non in presenza di elementi obiettivi e determinanti.
  • Chi propone revisione deve curare la tempestiva emersione di testimonianze rilevanti e la loro documentazione; elementi collaborativi (datazione delle dichiarazioni, coerenza, specificità dei ricordi) rafforzano la probabilità di ammissione.

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