Cassazione Penale, Ordinanza n. 06060/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure dirette contro l'accertamento di fatto e manifestamente infondate perché già confutate dalla sentenza d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il capo relativo al danneggiamento seguito da incendio. Con l'unico motivo deduceva censure contro l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse erronea; la Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano inammissibili perché in fatto, manifestamente infondate e sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione immune da vizi logici e giuridici. La sentenza impugnata aveva valorizzato il complesso delle risultanze sulla condotta dell'imputato, la sua qualità di autore della rapina precedente, l'interesse a impedire l'identificazione tramite eventuali tracce sul furgone e sull'auto del complice, nonché la pressoché contestuale commissione dei due incendi a brevissima distanza temporale dalla rapina, elementi ritenuti logicamente convergenti verso una responsabilità almeno concorsuale nel danneggiamento seguito da incendio.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure di merito, prive di specifica critica ai passaggi logici e giuridici della decisione impugnata.
- La motivazione sulla responsabilità può essere desunta dal complesso delle argomentazioni della sentenza, e non solo da singole affermazioni isolate riferite al singolo reato contestato.
- In presenza di una pluralità di fatti connessi temporalmente e logicamente, la responsabilità per un reato successivo può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti, quali l'interesse dell'agente a elidere tracce e la stretta contiguità cronologica con il fatto presupposto.
- La riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici e giuridici, non consente l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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