Cassazione Penale, Sentenza n. 14947/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducevano principalmente che il reato di furto non era procedibile d'ufficio e che non era stata presentata querela nei termini; contestavano inoltre che la Corte di appello avesse riconosciuto d'ufficio l'aggravante prevista per le cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7 cod. pen.), circostanza non riconosciuta dal primo grado e non impugnata dal pubblico ministero; Zagaria contestava inoltre profili del trattamento sanzionatorio (aumenti per continuazione e applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.). Altri motivi riguardavano presunte carenze di motivazione e la valutazione di elementi probatori relativi alla partecipazione degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi motivi dei ricorrenti (Inquieto e Massa) e il primo motivo di Zagaria: ha ritenuto illegittimo il riconoscimento, operato in appello, dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (art. 625 n.7) poiche' il Tribunale di primo grado non l'aveva riconosciuta e il pubblico ministero non aveva impugnato quel punto (preclusione ex art. 597 c.p.p.). Alla luce di cio', trattandosi di circostanza che rende il reato procedibile d'ufficio e non essendo stata presentata querela entro il termine utile (30 marzo 2023), l'azione penale non poteva essere proseguita; la sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio. I restanti motivi non sono stati decisi nel merito perche' la pronuncia ha inciso sulla prosecuzione stessa dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 624, comma 3 cod. pen. (richiamato nel testo in relazione alla procedibilita')
richiama il carattere procedibile d'ufficio di alcune ipotesi di furto; la Corte ha collegato la questione alla modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022
art. 625 cod. pen., comma 1, numeri 2, 5 e 7
art. 625, comma 1, n.7 cod. pen. (destinazione della cosa a pubblico servizio)
la circostanza aggravante prevista dal n.7, se riconosciuta, rende il furto procedibile d'ufficio; la Cassazione ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello la riconoscesse quando il Tribunale non l'aveva ritenuta e il pubblico ministero non aveva impugnato
art. 597 cod. proc. pen. (principio devolutivo e limiti della revisione in appello)
stabilisce i limiti delle questioni sindacabili in appello; la Corte ha affermato che, in assenza di impugnazione del PM, si forma preclusione sulla circostanza aggravante non riconosciuta in primo grado
d.lgs. n.150/2022 (modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen.)
la modifica normativa ha rilevanza perché ha inciso sulla procedibilita' di talune ipotesi di furto; la Corte la prendeva in considerazione nel valutare la rilevanza dell'aggravante contestata
art. 78 cod. pen. (criterio moderatore)
richiamato dai ricorrenti rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in presenza di reati continuati e di precedenti sentenze, ma non deciso nel merito dalla Cassazione perche' l'annullamento ha riguardato la prosecuzione dell'azione penale
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti e relative questioni)
richiamato dai ricorrenti per contestare l'omessa motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche; non risolto nel merito a causa dell'annullamento per difetto di querela
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino); Sezioni Unite n. 10251 del 17/10/2006 (Michaeler)
richiamate in tema di preclusioni e limiti all'attività del giudice dell'impugnazione: la Cassazione utilizza questi precedenti per sostenere che l'appello non puo' introdurre aggravanti non contestate dal PM e non riconosciute in primo grado
Massime di principio
- Se in primo grado un giudice non riconosce una circostanza aggravante e il pubblico ministero non impugna quel punto, la Corte d'appello non può legittimamente riconoscere d'ufficio un'aggravante nuova: si forma una preclusione ai sensi dell'art. 597 c.p.p.
- Quando il riconoscimento di un'aggravante comporta che il fatto diventi procedibile d'ufficio, il mancato esercizio dell'azione (ad es. per assenza di querela entro il termine utile) determina che l'azione penale non può proseguire e la sentenza successiva puo' essere annullata senza rinvio.
- La possibilità per il giudice dell'impugnazione di 'dare al fatto una definizione giuridica più grave' non include l'introduzione di circostanze aggravanti non ritenute in primo grado e non impugnate dal PM; va dunque distinto il potere di riformulare la qualifica giuridica dalla ricognizione di nuove aggravanti.
- In presenza di plurime questioni (responsabilita', attenuanti, calcolo degli aumenti per continuazione), se la Corte di legittimità annulla la sentenza per vizio che impedisce la prosecuzione dell'azione penale, i rimanenti profili sostanziali restano inevasi e potranno essere nuovamente discussi solo in sede di nuovo giudizio, se riaperta l'azione.
- Per la difesa: è cruciale verificare se il pubblico ministero abbia impugnato specifici punti di primo grado (in particolare il riconoscimento o meno di aggravanti che incidono sulla procedibilita'); in loro assenza va valutata la possibilità di ottenere l'annullamento per preclusione.
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