Cassazione Penale, Sentenza n. 22969/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che non ha convalidato l'arresto per i reati di tentativo di rapina impropria e lesioni personali. Il Procuratore sosteneva che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria sussistesse lo stato di quasi-flagranza, desumibile dal contesto e dalle "tracce del reato" (atteggiamento dell'indagato e contesto temporale), mentre il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la sola acquisizione delle dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza e del personale del supermercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'arresto fosse stato eseguito sulla base delle informazioni fornite da terzi, senza che gli agenti avessero avuto la diretta percezione delle tracce del reato. Pertanto non era configurabile né la flagranza né la quasi-flagranza (poiché l'indagato aveva già restituito la merce). Inoltre è stato osservato che la polizia non poteva estendere l'arresto come se si trattasse di un blocco effettuato dall'addetto alla sicurezza ai sensi dell'art. 382 c.p.p., e che la tentata rapina impropria non rientra tra i reati per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è illegittimo l'arresto operato solo sulla base di informazioni di terzi senza la immediata e autonoma percezione delle tracce del reato da parte degli operanti.
Norme richiamate
Riferimento all'istituto per il quale un terzo (es. addetto alla sicurezza) può bloccare l'autore del reato; la Corte chiarisce che la polizia giudiziaria non può sostituirsi a tale facoltà quando manca la percezione diretta del fatto.
Richiamato per puntualizzare che l'elenco dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza non comprende la tentata rapina impropria oggetto del procedimento.
Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016) e Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017 (dep. 11/05/2017)
Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui l'arresto in flagranza operato dalla polizia sulla base di sole informazioni fornite da vittime o terzi è illegittimo: la quasi-flagranza richiede l'immediata ed autonoma percezione, da parte degli operanti, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.
Massime di principio
- Per configurare la flagranza è necessario che l'autore sia colto nell'atto di commettere il reato; per la quasi-flagranza occorre che gli operanti rilevino direttamente cose o tracce dalle quali risulti che l'indagato ha appena commesso il reato.
- Le informazioni rese da vittime o testimoni, se non accompagnate da una immediata e autonoma percezione delle tracce del reato da parte degli agenti, non sono di per sé idonee a legittimare l'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria.
- La detenzione operata da privati (es. addetti alla sicurezza) ai sensi dell'art. 382 c.p.p. è distinta dall'arresto operato dagli organi di polizia; quest'ultimi non possono trasformare semplici segnalazioni in arresti per flagranza senza riscontro diretto.
- Nei casi di sottrazione di beni con restituzione prima dell'intervento (es. merce riportata sugli scaffali), è meno probabile che sussista la quasi-flagranza poiché mancano tracce immediate del reato a carico dell'individuo.
- In situazioni analoghe è opportuno che la polizia verifichi l'esistenza di elementi materiali e la contiguità temporale prima di procedere all'arresto: in assenza di ciò vanno privilegiati altri strumenti (segnalazione, indagini successive, denuncia su impulso della vittima o esercizio della facoltà di privati di trattenere l'autore).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →