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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22447/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione sia della motivazione sia del dispositivo dell'ordinanza n. 3045/2023, aggiungendo la formula della distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiarante antistatario ex art. 93 c.p.c. La correzione è stata ordinata con annotazione in cancelleria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La parte che aveva assistito la società ricorrente nel precedente giudizio di legittimità ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 3045/2023 della Corte di cassazione. In quella ordinanza, rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, era stata disposta la condanna alle spese in favore della società assistita, ma risultava omessa sia in motivazione sia nel dispositivo la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore, che dagli atti risultava avere richiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c. L'istanza, formulata come sollecitazione al potere di correzione anche d'ufficio, chiedeva quindi l'integrazione del provvedimento con l'indicazione della distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ex art. 86 cod. proc. civ.

    richiamato solo per indicare la rappresentanza in giudizio da parte del difensore per la società in liquidazione.

  • art. 93 c.p.c.

    ex art. 93 cod. proc. civ.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario; la Corte integra il provvedimento omettendo tale statuizione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.

    la Corte afferma che, anche in assenza di un autonomo ricorso formale, può procedersi alla correzione dell'errore materiale anche d'ufficio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato solo quale sede in cui la richiesta di distrazione era stata ribadita nel precedente giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'omissione, nel provvedimento decisorio, della statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore che l'abbia tempestivamente richiesta può integrare un errore materiale emendabile in sede di correzione.
  • La Corte di cassazione può correggere d'ufficio l'errore materiale del proprio provvedimento anche quando l'istanza non sia formalmente strutturata come autonomo ricorso per correzione, purché emerga chiaramente la richiesta di emendazione dell'atto.
  • Quando dagli atti risulti la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., la sua omissione in motivazione e nel dispositivo può essere rettificata mediante aggiunta della formula che attribuisce le spese al difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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