Cassazione Penale, Sentenza n. 33471/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/02/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere e numerosi furti. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il GIP avesse trascritto "pedissequamente" la richiesta del P.M. (copia-incolla) senza svolgere alcuna autonoma valutazione critico-giudiziaria: l'ordinanza genetica avrebbe riportato integralmente la richiesta del P.M., con ordine narrativo invertito, ma senza esplicitare le ragioni per cui il GIP avesse poi aderito alla prospettazione del pubblico ministero quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. In memoria il difensore ha altresì sostenuto che per talune imputazioni l'ordinanza fosse priva di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di "autonoma valutazione" previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. è rispettato anche quando il giudice ripercorra elementi esposti nella richiesta del P.M., purché dia conto del proprio esame critico e delle ragioni per cui quei dati sono idonei a fondare la misura. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato che il GIP aveva adottato un ordine espositivo diverso rispetto al P.M. e aveva motivato, mostrando di aver utilizzato elementi probatori (es. intercettazioni audio-video) per formare un giudizio autonomo sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Ha inoltre sottolineato l'onere del ricorrente di indicare i passaggi motivazionali specifici la cui omissione avrebbe potuto determinare conclusioni diverse. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
L'obbligo di motivazione richiede che il giudice manifesti il proprio convincimento e dia conto dell'esame critico degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari; non impone una riscrittura originale degli elementi fattuali del P.M., purché emerga dallo scritto il vaglio critico e le ragioni che giustificano la misura.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alle censure nel ricorso per cassazione (limiti di enunciazione del motivo), cioè l'osservanza dei limiti procedurali imposti per il ricorso nel interesse del cautelato.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente quando lo stato dell'imputato è di restrizione cautelare.
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 292 c.p.p.; la Corte la interpreta come avendo rafforzato l'obbligo del giudice di motivare l'autonoma valutazione, pur senza richiedere una riscrittura formale diversa dal testo del P.M.
Massime di principio
- La mera trascrizione di parti della richiesta del P.M. non determina automaticamente la nullità della motivazione: è necessario valutare il provvedimento nella sua globalità per verificare se emerga l'esame critico del giudice.
- L'obbligo di "autonoma valutazione" richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene i dati indiziari idonei alla misura, ma non impone che il linguaggio sia originale rispetto alla richiesta del P.M.
- Per impugnare con successo una ordinanza cautelare per carenza di motivazione il ricorrente deve specificare i passaggi omessi o viziati e spiegare come tali omissioni avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
- La verifica di conformità dell'atto alle regole di motivazione è sintetica: il controllo si concentra sul fatto che emerga, anche implicitamente attraverso l'ordine argomentativo o l'esplicitazione di valutazioni, la conoscenza e il vaglio critico degli elementi probatori da parte del giudice.
- Quando il giudice utilizza un ordine diverso rispetto al P.M. o cita intercettazioni e altri elementi probatori per spiegare la propria valutazione, questo può costituire prova del confronto autonomo con il materiale probatorio.
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