Cassazione Civile, Ordinanza n. 20462/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice di tabaccheria volta al riconoscimento della qualifica superiore e al pagamento delle differenze retributive. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato tardiva la riassunzione del giudizio di rinvio, perché proposta con citazione anziché con ricorso e oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti centrati, secondo la Corte, sulla contestazione della declaratoria di tardività della riassunzione; la resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: nel rito del lavoro la riassunzione davanti al giudice di rinvio doveva avvenire con ricorso, da depositarsi nel termine perentorio di tre mesi decorrente dal deposito del provvedimento di cassazione, non dalla comunicazione alle parti. Poiché la parte aveva depositato la citazione in riassunzione il 30.4.2021, a fronte del deposito dell'ordinanza di cassazione del 28.1.2021, la riassunzione è stata considerata tardiva, con conseguente estinzione del giudizio rilevabile d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il termine trimestrale per la riassunzione decorre dal deposito in cancelleria del provvedimento di cassazione; nel rito del lavoro la riassunzione deve essere proposta con ricorso, non con citazione.
Le modifiche introdotte alla norma rendono irrilevante distinguere, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, tra sentenza e ordinanza della Corte di cassazione, poiché entrambi sono provvedimenti pienamente decisori.
art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
La soccombenza legittima l'affermazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n.115/02
È richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso, rispetto al quale può operare il raddoppio previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio relativo a controversie soggette al rito del lavoro, la riassunzione deve essere effettuata con ricorso e non con citazione; l'inosservanza di tale forma, se accompagnata dal deposito oltre il termine perentorio, comporta tardività della riassunzione.
- Il termine di tre mesi per riassumere la causa davanti al giudice di rinvio decorre dal deposito in cancelleria del provvedimento della Corte di cassazione, indipendentemente dalla comunicazione alle parti.
- Quando la Corte di cassazione abbia già qualificato, anche implicitamente, la controversia come di lavoro, la riassunzione davanti al giudice di rinvio segue il rito lavoristico.
- La tardiva riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal giudice.
Come è indicizzato
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