Cassazione Penale, Sentenza n. 22573/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché una porzione della pena relativa al reato ostativo (artt. 74 e 80 TU Stup.) era ancora in esecuzione al momento della domanda. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza sostenendo di aver espiato la pena per il reato ostativo e chiedendo l'annullamento del provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la misura richiesta e il ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso avendo ottenuto l'esito desiderato. La Corte ha quindi ritenuto che mancasse più un interesse concreto, attuale e rilevante al proseguimento dell'impugnazione al momento della decisione (principio conforme alla giurisprudenza di legittimità). Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'affidamento in prova e la misura richiesta dal ricorrente; la pronuncia impugnata verteva sulla ammissibilità di tale affidamento alla luce dell'esecuzione di pena per reato ostativo
Testo Unico sulle sostanze stupefacenti
I reati richiamati sono qualificati come 'ostativi' rispetto a talune misure alternative, motivo per cui la presenza di pena ancora in esecuzione per tali reati può ostacolare l'accesso all'affidamento
Richiama la necessità del requisito soggettivo dell'interesse a impugnare: l'interesse deve essere utilitaristicamente valutato, concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione
art. 591, comma 1, lett. a
Consente la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la situazione di fatto o di diritto mutata assorbe la finalità del ricorso
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere anche al momento della decisione: se la misura richiesta viene ottenuta mentre il ricorso è pendente, l'interesse può venir meno e il ricorso dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso depositata dopo l'ottenimento della misura comporta normalmente l'inammissibilità e, se non vi è soccombenza anche virtuale, non si applicano spese né sanzioni pecuniarie al ricorrente.
- Quando il diniego è fondato su una situazione di pena per reati ostativi, è determinante verificare temporalmente se la porzione di pena ostativa sia ancora in esecuzione al momento della domanda: se successivamente esaudita, l'interessato può ottenere la misura e rendere privo di oggetto il gravame.
- Se si vuole preservare un controllo sulla legittimità di precedenti decisioni anche dopo aver ottenuto la misura, è necessario valutare attentamente se sussiste ancora un interesse rilevante al proseguimento dell'impugnazione prima di rinunciare, altrimenti il giudice dichiarerà l'inammissibilità.
- È buona prassi comunicare immediatamente al giudice l'ottenimento della misura ed eventualmente ritirare o modificare il gravame per evitare iter inutili e possibili contestazioni procedurali.
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