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Parere

Parere n. 1728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Artuso Luigino, Fent Renzo, Franzin Egidio, Giurizzato Claudio, Giurizzato Debora, Marchiante Massimiliano, Marchiante Rosanna, Pastrello Elisabetta, Pollazzon Luca, Prevato Arianna, Salari Elisabetta, Salvadori Armanda, Sartori Christian, Schraulek Antonio, Schraulek Dialma, Schraulek Paolo, Toffolo Leda, Trolese Giorgio, Trolese Graziella e Vanin Loredana contro la Città Metropolitana di Venezia, il Comune di Venezia e la società E-Distribuzione S.p.A. per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1290/2024 della Città Metropolitana di Venezia- Area Uso e Assetto del Territorio a firma del Dirigente Nicola Torricella (pubblicata sull’Albo Pretorio on line sino al 25.5.2024) di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 alla costruzione ed esercizio di nuova cabina primaria “Favaro Veneto” Alta tensione di 132/20 Kv nel Comune di Venezia (VE) su istanza della società E-Distribuzione S.p.a. (Progetto PNRR relativo alla componente M2C2-Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, investimento 2.1. – rafforzamento smart grid – CUP F38B22001380006) e di tutti gli atti e pareri nel medesimo compresi nonché connessi, presupposti e conseguenti, anche non noti, tra cui in particolare: parere Città’ di Venezia del 31.1.2024 (prot. Cm.6860 del 1.2.2024); tutti i verbali (non noti) della Conferenza di Servizi decisoria indetta con nota prot. C.m.n. 86919 del 22.12.2023.

Giustizia amministrativa202500009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la determinazione dirigenziale n. 1290/2024 della Città Metropolitana di Venezia, recante autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della cabina primaria elettrica “Favaro Veneto”, finanziata con fondi PNRR.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una nuova cabina primaria di distribuzione elettrica, situata in prossimità delle loro abitazioni e finanziata nell’ambito del PNRR. Hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, mancata ponderazione degli interessi e sviamento; (2) violazione dell’art. 42 del V.P.R.G. Terraferma e delle relative N.T.A.; (3) violazione del principio di precauzione e omissione della valutazione di impatto ambientale, anche con riguardo agli effetti cumulativi; (4) violazioni della disciplina UE e nazionale relativa al PNRR e al principio DNSH. La Città Metropolitana e il Comune hanno eccepito l’inammissibilità del rimedio, in ragione del finanziamento PNRR, e la carenza d’interesse dei ricorrenti, oltre a contestare nel merito le censure. Il Ministero ha concluso per il rigetto nel merito, pur non condividendo i rilievi preliminari degli enti locali. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato preliminarmente la compatibilità del ricorso straordinario con il contenzioso relativo a interventi finanziati dal PNRR.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché l’intervento contestato è finanziato con risorse PNRR e il ricorso straordinario, per la maggiore articolazione delle sue fasi e i termini più lunghi rispetto al rito speciale, non è compatibile con l’esigenza di una decisione definitiva tempestiva perseguita dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati con risorse PNRR, il rimedio indicato come disponibile è il ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo. La domanda cautelare è assorbita. La Sezione non esamina nel merito i quattro motivi né decide l’eccezione di carenza d’interesse.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario per interventi finanziati con risorse PNRR

Il ricorso straordinario è ritenuto incompatibile con le esigenze di rapida e tempestiva realizzazione degli obiettivi PNRR, in considerazione dei tempi e della struttura del rimedio rispetto al rito accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; le censure di merito e la domanda cautelare restano assorbite.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Il rito accelerato all’uopo previsto dal Legislatore all’articolo 12-bis D.L. n. 68/2022 per i contenziosi aventi ad oggetto le procedure amministrative relative ad interventi finanziati con risorse del PNRR mira a giungere a una decisione definitiva sulla fondatezza o meno dell’impugnativa in tempi ravvicinati.

    La disciplina speciale accelerata per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi PNRR esprime l’esigenza di una decisione definitiva in tempi ravvicinati; tale esigenza rende incompatibile il ricorso straordinario, caratterizzato da fasi più articolate e termini più lunghi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile per le controversie concernenti procedure amministrative relative a interventi finanziati con risorse PNRR, quando la necessità di una decisione definitiva tempestiva prevista dal rito accelerato speciale è incompatibile con la struttura e i tempi del rimedio giustiziale.
  • Per le controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR cui si applica il rito accelerato dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, la tutela delle posizioni soggettive deve essere richiesta mediante ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro l’autorizzazione di una cabina elettrica finanziata dal PNRR

La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha esaminato un ricorso straordinario proposto da residenti prossimi all’area dell’intervento contro l’autorizzazione unica rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia per la costruzione e l’esercizio della cabina primaria “Favaro Veneto”. L’opera è finanziata con risorse PNRR.

L’autorizzazione e le censure

La determinazione dirigenziale n. 1290/2024 autorizza, ai sensi del d.m. 20 ottobre 2022, una nuova cabina primaria ad alta tensione 132/20 kV nel Comune di Venezia, nell’ambito del progetto PNRR relativo al rafforzamento della smart grid. I ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento e la sospensione cautelare, deducendo quattro gruppi di censure: difetto di istruttoria e mancata ponderazione degli interessi; violazione della disciplina urbanistica locale; violazione del principio di precauzione e mancata valutazione di impatto ambientale, inclusi gli effetti cumulativi; inosservanza della normativa UE e nazionale sul PNRR e del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

La Città Metropolitana e il Comune hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione del finanziamento PNRR e la carenza d’interesse, contestando inoltre nel merito le doglianze. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha ritenuto infondato il ricorso, pur non condividendo le eccezioni preliminari formulate dagli enti locali.

Compatibilità del ricorso straordinario con il contenzioso PNRR

Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui il rimedio straordinario è incompatibile con le esigenze di rapidità e tempestività proprie delle controversie relative agli interventi finanziati con risorse PNRR. L’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 prevede per tali contenziosi un rito accelerato diretto a ottenere una decisione definitiva sull’impugnativa in tempi ravvicinati. Il ricorso straordinario, per la maggiore articolazione delle sue fasi e per i termini sensibilmente più lunghi, non consente di soddisfare tali esigenze, funzionali anche al rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Esito

Poiché non è contestato che l’opera sia finanziata con fondi PNRR, il Consiglio di Stato conclude che il rimedio esperibile a tutela delle posizioni dei ricorrenti era il ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo. Il ricorso straordinario è quindi dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è assorbita e le censure di merito, così come l’eccezione di carenza d’interesse, non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaReti e impianti energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardività

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