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Parere

Parere n. 1730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Tea & Sushi S.r.l. contro Roma Capitale, Regione Lazio, Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per l’annullamento della nota ca/2024/154070 del 12 settembre 2024 di inefficacia della SCIA ca/2024/134964 del 7 agosto 2024, oltre ad eventuali atti presupposti non conosciuti e non conoscibili ed in particolare la DAC 109 del 2023 relativamente agli articoli 10, 14 e 16.

Giustizia amministrativa202500312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la nota di Roma Capitale del 12 settembre 2024 che ha dichiarato inefficace la SCIA per un laboratorio artigianale alimentare, nonché contro gli atti presupposti, in particolare gli articoli 10, 14 e 16 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 2023.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l’inibitoria della SCIA presentata il 7 agosto 2024 per un laboratorio artigianale alimentare. Roma Capitale ha dichiarato la SCIA inefficace perché, nell’area del Sito UNESCO e nei tessuti da T1 a T5, l’art. 14, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 2023 consente il trasferimento di sede di tali attività solo in locali di almeno 80 mq su un unico livello; il locale indicato aveva una superficie di attività di 43 mq e una superficie totale di 71 mq. La società deduce, in sintesi: l’arbitrarietà della soglia dimensionale e la violazione dei requisiti di legge per l’attività, oltre a difetto di motivazione e sviamento; il contrasto della disciplina regolamentare con l’art. 36 Cost., il d.lgs. n. 114 del 1998, la legge regionale Lazio n. 22 del 2019 e il diritto dell’Unione europea, nonché la sua inefficacia per la mancata elaborazione dei piani di saturazione entro il 31 ottobre 2023; l’inapplicabilità della disciplina perché la SCIA riguarderebbe il trasferimento di un’attività già autorizzata nell’ambito del I Municipio. In questa fase il Consiglio di Stato è stato investito soltanto della domanda cautelare; l’esame del merito è stato rinviato.

Il parere

La domanda cautelare è respinta. La ricorrente non ha allegato un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione e dagli atti non emergono elementi idonei a comprovare il periculum in mora; in particolare, non risulta che l’attività inibita sia mai stata avviata. Il Consiglio di Stato non decide in questa fase i motivi di merito relativi all’inibitoria e alla deliberazione n. 109 del 2023. Per l’esame di merito dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro 60 giorni una rituale relazione istruttoria, prendendo specifica posizione su tutti i motivi, compresi quelli concernenti la deliberazione, e corredandola delle eventuali osservazioni del Comune di Roma e delle osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione deve essere previamente comunicata alla società, con un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi. La trattazione è rinviata a un’altra adunanza.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda di sospensione è respinta per mancata allegazione e dimostrazione del periculum in mora: non è stato prospettato un danno grave e irreparabile e non risulta che l’attività economica inibita sia stata avviata.

Istruttoria sul merito

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi di ricorso, inclusi quelli contro la DAC n. 109 del 2023. La relazione deve comprendere le eventuali osservazioni del Comune di Roma e le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente; quest’ultima deve riceverla previamente e disporre di almeno 15 giorni per esprimersi.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, lettera b), deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 2023

    La Sezione ritiene che la domanda cautelare debba essere respinta, non avendo la società ricorrente allegato alcun profilo di danno grave e irreparabile che le deriverebbe dalla mancata sospensione del provvedimento gravato nelle more della definizione del procedimento giustiziale.

    La disposizione è indicata come fondamento regolamentare dell’inibitoria, che richiede una superficie minima di 80 mq su un unico livello per il trasferimento di sede dei laboratori alimentari nelle aree individuate. Il Consiglio di Stato non ne valuta la legittimità nel parere cautelare e rinvia l’esame dei relativi motivi al merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a una domanda cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato richiede l’allegazione di un danno grave e irreparabile e la sussistenza del periculum in mora; la mancata dimostrazione di tale requisito giustifica il rigetto della domanda.
  • Quando dagli atti non emergono elementi sufficienti per la decisione di merito di un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può disporre un’istruttoria integrativa, chiedendo una relazione che affronti specificamente tutti i motivi e assicurando al ricorrente la previa comunicazione della relazione e un termine per presentare osservazioni.

Inibitoria della SCIA per un laboratorio artigianale alimentare

Il parere della Sezione Prima riguarda la fase cautelare di un ricorso straordinario proposto da una società contro Roma Capitale, la Regione Lazio e amministrazioni statali. È impugnata la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata per svolgere attività di laboratorio artigianale alimentare, insieme alla disciplina regolamentare capitolina presupposta.

Premesse e provvedimento impugnato

Con nota del 12 settembre 2024 Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata il 7 agosto 2024. L’inibitoria è fondata sull’art. 14, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 2023: nelle aree del Sito UNESCO indicate dal regolamento e nei tessuti da T1 a T5, il trasferimento di sede di un laboratorio alimentare è ammesso soltanto se il locale ha una superficie non inferiore a 80 mq distribuiti su un unico livello. Il locale dichiarato dalla ricorrente aveva 43 mq di superficie destinata all’attività e 71 mq di superficie totale.

Motivi del ricorso

La società contesta l’inibitoria e le disposizioni regolamentari rilevanti, deducendo l’arbitrarietà della superficie minima di 80 mq, la sussistenza dei requisiti di legge per l’attività, il difetto di motivazione e lo sviamento. Lamenta inoltre il contrasto dell’art. 16, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 109 del 2023 con l’art. 36 Cost., il d.lgs. n. 114 del 1998, la legge regionale Lazio n. 22 del 2019 e l’art. 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Sostiene altresì che la deliberazione sarebbe inefficace per la mancata elaborazione dei piani di saturazione entro il 31 ottobre 2023 e che la disciplina non si applicherebbe, trattandosi del trasferimento di un’attività già in essere nell’ambito del I Municipio.

Decisione sulla domanda cautelare

Il Consiglio di Stato esamina l’affare ai soli fini cautelari e respinge la richiesta di sospensione. La società non ha allegato un danno grave e irreparabile conseguente alla mancata sospensione; inoltre, dagli atti non risulta che l’attività inibita sia mai stata avviata. Difetta quindi il necessario periculum in mora. Il parere non decide i motivi di merito sulla legittimità dell’inibitoria o della deliberazione capitolina.

Istruttoria e rinvio dell’esame di merito

Per poter esprimere il parere di merito, la Sezione dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro 60 giorni una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi di ricorso, inclusi quelli concernenti la deliberazione n. 109 del 2023. La relazione dovrà essere corredata delle eventuali osservazioni del Comune di Roma e delle eventuali osservazioni e controdeduzioni della società ricorrente; a quest’ultima dovrà essere preventivamente comunicata, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi. La trattazione dell’affare è rinviata a un’altra adunanza, da fissarsi con decreto del Presidente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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