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Parere

Parere n. 1733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, avverso provvedimento 0026536-2025/37119/ds10/bis - sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi uno;

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del 20 maggio 2025 che ha irrogato la sospensione dal servizio per un mese e contro il provvedimento che ne differiva l’esecutività.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente impugna la sanzione di sospensione dal servizio per un mese inflitta per essersi assentato senza autorizzazione nei giorni 10, 11 e 12 giugno 2024, nonostante avesse presentato una richiesta di congedo ordinario che assumeva non essere stata respinta. Deduce l’irregolare composizione e deliberazione del Consiglio centrale di disciplina, la carenza di istruttoria per la mancata audizione di un collega indicato come testimone della presentazione della richiesta, l’insussistenza dell’illecito e l’affidamento sulla prassi dell’ufficio, l’illogicità della contestazione limitata al 10 giugno, il difetto di motivazione per il rilievo attribuito alla mancata certificazione medica e l’erroneo uso di precedenti disciplinari risalenti o inconferenti. Impugna inoltre gli atti relativi a un distinto procedimento conclusosi con una pena pecuniaria, contestando di aver ricevuto l’ordine di accompagnare un detenuto in ospedale e sostenendo di avere un permesso di uscita; lamenta l’omessa acquisizione del brogliaccio o registro interno e la confusione tra atti e procedimenti. Il parere esamina anche la regolarità del procedimento disciplinare relativo a tale secondo addebito.

Il parere

Il ricorso è integralmente respinto. Quanto alla sospensione di un mese, la documentazione attesta la corretta composizione del Consiglio centrale di disciplina, con tre componenti deliberanti; la firma del presidente certifica la presenza contestuale dei membri, e non occorre che il verbale descriva minutamente ogni fase della votazione, se dall’atto finale risulta la regolare deliberazione. L’istruttoria è ritenuta esaustiva: la mancata audizione del collega non è decisiva, perché la mera presentazione della domanda di congedo non equivale ad autorizzazione e il ricorrente si è assentato senza un titolo autorizzatorio. Per la stessa ragione non è fondata la deduzione di affidamento sulla prassi dell’ufficio o sul mancato ricevimento di un diniego. La censura sulla motivazione è respinta: il provvedimento espone adeguatamente le ragioni della sanzione e la mancata certificazione medica è considerata in relazione all’assenza di una diversa giustificazione, non come unico presupposto dell’addebito. Sono inoltre legittimamente valutabili i precedenti disciplinari ai fini della graduazione della sanzione, anche se risalenti, nell’ambito della valutazione complessiva dello stato di servizio; il sindacato resta limitato alla correttezza logica, alla proporzionalità e all’assenza di travisamento o manifesta illogicità. Il Collegio ritiene rispettato il principio di gradualità previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992. Quanto al distinto procedimento conclusosi con la pena pecuniaria, la ricostruzione documentale dà conto dell’ordine di servizio di scortare un detenuto in ospedale, della comunicazione della revoca del permesso orario e del rifiuto di eseguire l’ordine, nonché della regolare istruttoria, della contestazione e dell’acquisizione delle difese. Le eventuali censure puramente formali sui tempi interni non determinano invalidità, poiché i termini di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 449/1992 sono ordinatori in assenza di un’espressa previsione decadenziale. Il parere conclude che gli atti disciplinari sono coerenti con il quadro normativo e rispettosi delle garanzie procedimentali e della proporzionalità.

Osservazioni

Composizione e deliberazione del Consiglio centrale di disciplina

La documentazione attesta la regolare composizione del Consiglio con tre componenti deliberanti e la presenza contestuale di tutti i membri, certificata dal presidente. Non è necessario che il verbale descriva minutamente le fasi della votazione, purché dall’atto finale emerga che il collegio si è regolarmente pronunciato.

Istruttoria e mancata audizione del collega

La mancata audizione del collega indicato dal ricorrente non determina carenza istruttoria: l’istruttoria documentale è esaustiva e la testimonianza non è dirimente, poiché la mera presentazione di una richiesta di congedo non costituisce autorizzazione all’assenza.

Insussistenza dell’illecito e affidamento sulla prassi

L’assenza dal servizio richiede un titolo autorizzatorio. La presentazione dell’istanza e il mancato ricevimento di una comunicazione di diniego non consentono di considerare il congedo tacitamente autorizzato, né la prassi d’ufficio può legittimare l’assenza.

Motivazione e giustificazione dell’assenza

La censura di difetto di motivazione è respinta perché l’Amministrazione ha esposto le ragioni della sanzione; il rilievo relativo alla mancata certificazione medica non costituisce l’unico fondamento dell’addebito, che consiste nell’assenza non previamente autorizzata.

Precedenti disciplinari e graduazione della sanzione

I precedenti disciplinari possono essere considerati per graduare la sanzione nell’ambito della valutazione complessiva dello stato di servizio, anche se risalenti. Il sindacato amministrativo non sostituisce la valutazione dell’Amministrazione, ma verifica la correttezza logica, la proporzionalità e l’assenza di travisamento o manifesta irragionevolezza.

Procedimento disciplinare relativo alla pena pecuniaria

Gli atti documentano la contestazione del rifiuto di eseguire l’ordine di accompagnare un detenuto in ospedale, la revoca comunicata del permesso orario, l’istruttoria e l’acquisizione delle difese dell’interessato. Le contestazioni meramente formali sui tempi interni non invalidano il procedimento, essendo ordinatori i termini previsti dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 449/1992 in mancanza di una previsione espressa di decadenza.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 449/1992

    Pertanto, il consiglio centrale di disciplina è stato convocato secondo legge ed era correttamente composto e convocato, così come disposto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 449/1992 e lo stesso, di conseguenza, ha votato e deliberato in maniera regolare.

    La disposizione è applicata per verificare la regolare composizione e convocazione del Consiglio centrale di disciplina; nel caso concreto il collegio risulta formato e deliberante secondo legge.

  • art. 5, comma 3, lett. c), h) e i), d.lgs. 449/1992

    Dalla documentazione versata in atti, non vi è dubbio che l’odierno ricorrente ha posto in essere la condotta di “mancata presentazione in servizio” di cui all'articolo 5 comma 3 lettere "I" del D.Lgs n. 449 del 1992, essendosi egli assentato nei giorni 10, 11 e 12 giugno senza essere stato preventivamente autorizzato.

    La mancata presentazione in servizio integra la condotta disciplinarmente rilevante quando il dipendente si assenti senza preventiva autorizzazione; la mera presentazione di una richiesta di congedo non vale come autorizzazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’art. 3 della legge n. 241/1990 richiede una motivazione che indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

    La motivazione deve rendere riconoscibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il parere ritiene che le ragioni della sanzione siano state esposte sufficientemente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 449/1992

    Con specifico riguardo all’ottavo motivo, va ribadito che il principio di gradualità di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 449/1992 impone all’Amministrazione di modulare la risposta sanzionatoria in rapporto alla gravità del fatto, alla sua incidenza sul rapporto fiduciario e alla complessiva posizione disciplinare dell’incolpato.

    La sanzione disciplinare deve essere graduata considerando la gravità del fatto, la sua incidenza sul rapporto fiduciario e la posizione disciplinare complessiva dell’incolpato; i precedenti possono quindi concorrere alla determinazione della misura.

  • art. 16 d.lgs. 449/1992

    Né possono assumere rilievo invalidante eventuali contestazioni puramente formali relative ai tempi interni del procedimento, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i termini di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 449/1992 hanno natura ordinatoria, in mancanza di una espressa previsione di decadenza.

    Il termine previsto dall’art. 16 ha natura ordinatoria, come quello dell’art. 17, e la sua inosservanza non determina decadenza o invalidità in assenza di un’espressa previsione normativa.

  • art. 17 d.lgs. 449/1992

    Né possono assumere rilievo invalidante eventuali contestazioni puramente formali relative ai tempi interni del procedimento, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i termini di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 449/1992 hanno natura ordinatoria, in mancanza di una espressa previsione di decadenza.

    Il termine previsto dall’art. 17 ha natura ordinatoria, come quello dell’art. 16, e la sua inosservanza non determina decadenza o invalidità in assenza di un’espressa previsione normativa.

Massime di principio

  • La richiesta di congedo o di altra assenza non autorizza di per sé il dipendente a non presentarsi in servizio: occorre un titolo autorizzatorio e il silenzio dell’ufficio, in mancanza di una regola che attribuisca a esso valore di assenso, non equivale ad autorizzazione.
  • La regolarità della deliberazione di un organo collegiale può risultare dall’atto finale e dalla certificazione della presenza dei componenti; non è necessario che il verbale riproduca minutamente ogni fase della votazione se documenta una decisione regolarmente assunta.
  • La mancata acquisizione di una testimonianza non integra carenza istruttoria quando l’istruttoria svolta è esaustiva e la circostanza che il testimone potrebbe chiarire non è decisiva ai fini dell’applicazione della regola sostanziale.
  • In materia disciplinare, i precedenti possono essere considerati per graduare la sanzione nella valutazione complessiva dello stato di servizio, anche se risalenti; il sindacato sulla scelta amministrativa verifica la logicità dell’iter, la proporzionalità e l’assenza di travisamento o manifesta irragionevolezza, senza sostituirsi all’Amministrazione.
  • In assenza di un’espressa previsione di decadenza, i termini procedimentali disciplinari indicati come ordinatori non comportano, per il loro mero superamento, l’invalidità del procedimento.

Ricorso straordinario contro sanzioni disciplinari della Polizia Penitenziaria

La Sezione Prima esamina il ricorso straordinario di un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria contro il decreto del 20 maggio 2025 che gli ha inflitto un mese di sospensione dal servizio e contro il provvedimento che ne differiva l’esecutività. Il ricorrente ha impugnato anche gli atti relativi a un distinto procedimento disciplinare, conclusosi con una pena pecuniaria.

Addebiti e censure

La sospensione riguarda l’assenza dal servizio nei giorni 10, 11 e 12 giugno 2024. Il dipendente sosteneva di avere presentato richiesta di congedo ordinario secondo la prassi dell’ufficio e di non aver ricevuto un diniego; attribuiva la mancata registrazione a un disguido e indicava un collega quale testimone. Contestava inoltre la composizione e la votazione del Consiglio centrale di disciplina, la carenza di istruttoria, l’incoerenza della contestazione relativa al 10 giugno, il difetto di motivazione e l’uso di precedenti disciplinari risalenti o inconferenti.

Il secondo procedimento riguardava il rifiuto di accompagnare un detenuto in ospedale e l’anticipato abbandono del servizio. Il ricorrente affermava di non avere ricevuto l’ordine e di essere in possesso di un permesso di uscita annotato nel registro interno, lamentando anche l’omessa acquisizione del brogliaccio e la confusione degli atti.

Regolarità del Consiglio centrale di disciplina

La Sezione respinge la censura sulla composizione del Consiglio centrale. Dalla documentazione risulta che l’organo era regolarmente formato da tre componenti deliberanti, oltre al segretario; la firma del presidente attesta la presenza contestuale dei membri. Il Consiglio era quindi correttamente convocato e ha deliberato secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 449/1992.

È respinta anche la censura relativa alla mancata verbalizzazione delle modalità della votazione. Non occorre che il verbale descriva minutamente ogni fase della votazione interna, purché dall’atto finale risulti che il collegio si è regolarmente pronunciato.

Congedo non autorizzato e istruttoria

La documentazione è ritenuta sufficiente a dimostrare che il ricorrente si assentò senza essere stato preventivamente autorizzato, integrando la mancata presentazione in servizio prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 449/1992. La mera presentazione della domanda di congedo non equivale ad autorizzazione e il silenzio dell’ufficio, anche alla luce della prassi invocata, non legittima l’assenza.

La mancata audizione del collega non costituisce carenza istruttoria, perché la testimonianza non sarebbe stata decisiva: anche la prova della presentazione della richiesta non avrebbe dimostrato l’esistenza dell’autorizzazione. La Sezione ritiene pertanto esaustiva l’istruttoria svolta.

Motivazione e precedenti disciplinari

La censura di difetto di motivazione è respinta. L’art. 3 della l. n. 241/1990 richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto le ragioni della sanzione sono esposte in modo sufficiente. La mancata certificazione medica non è trattata come l’unico fondamento dell’addebito, che consiste nell’assenza priva di autorizzazione e di giustificazione.

I precedenti disciplinari possono essere valutati per graduare la sanzione nell’ambito della posizione complessiva del dipendente, anche se risalenti. In base all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992, la risposta disciplinare va commisurata alla gravità del fatto, alla sua incidenza sul rapporto fiduciario e alla complessiva posizione disciplinare dell’incolpato. Il sindacato del giudice non sostituisce la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma verifica la correttezza logica dell’iter, la proporzionalità e l’assenza di travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza.

Distinto procedimento conclusosi con pena pecuniaria

La ricostruzione degli atti dà conto della contestazione del rifiuto di eseguire l’ordine di accompagnare un detenuto all’ospedale, della comunicazione della revoca del permesso orario, dell’istruttoria e delle difese rese dall’interessato. Il Consiglio regionale di disciplina ha rilevato che l’ordine era stato comunicato in modo chiaro e nell’ambito delle mansioni, e che il rifiuto aveva inciso sul regolare svolgimento di un servizio essenziale. La pena pecuniaria, pari alla riduzione di un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi, è stata quindi ritenuta adottata all’esito di un procedimento regolare.

La Sezione precisa inoltre che i termini di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 449/1992 sono ordinatori in mancanza di un’espressa previsione di decadenza: eventuali contestazioni meramente formali sui tempi interni non invalidano il procedimento.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ritiene che i provvedimenti disciplinari siano coerenti con il d.lgs. n. 449/1992 e rispettosi delle garanzie procedimentali, della corretta ricostruzione dei fatti e dei criteri di proporzionalità. Il ricorso straordinario è pertanto integralmente respinto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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