Parere n. 1736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso annullamento provvedimento prot. 1129 del 9 luglio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. n. 1129 del 9 luglio 2024, di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’esito negativo dell’esperimento pratico di guida per la revisione della patente.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, sottoposta il 20 maggio 2024 a un esperimento pratico di guida nell’ambito della revisione della patente scaduta da oltre cinque anni, ha contestato il giudizio negativo e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha sostenuto di aver guidato correttamente e, con una successiva memoria, ha negato di avere rinunciato alla patente B, rilevando che il verbale negativo non recava la sua firma. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse, in ragione dell’annotazione a verbale di una rinuncia alla patente, e ha comunque sostenuto l’infondatezza del ricorso. La questione di merito riguarda la sindacabilità del giudizio tecnico sull’idoneità alla guida e la presenza di errori manifesti nella valutazione della prova, anche in relazione alle contestazioni su mano da tenere, distanza di sicurezza e uso del freno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse: l’annotazione di rinuncia non è stata confermata dalla ricorrente né risulta un suo atto formale di assenso; inoltre, l’annullamento degli atti le consentirebbe di ripetere la prova pratica. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato. La stessa ricorrente ha ricondotto le condotte valutate negativamente a incomprensioni con l’esaminatore e alle differenze tra l’auto usata nelle esercitazioni e quella dell’esame. Il giudizio sull’idoneità tecnica alla guida costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non può essere sostituito dal giudice con una propria valutazione; è sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici, quali irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto non sono emersi profili di manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Osservazioni
Eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse
L’eccezione è respinta perché l’annotazione della rinuncia alla patente non risulta confermata dalla ricorrente né accompagnata da un atto formale di assenso; l’annullamento degli atti impugnati le consentirebbe inoltre di ripetere la prova pratica.
Giudizio negativo sull’esperimento pratico di guida
La censura è ritenuta infondata. Il giudizio sull’idoneità tecnica alla guida è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile salvo vizi macroscopici di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto tali vizi non sussistono; la ricorrente ha ricondotto le condotte contestate a incomprensioni con l’esaminatore e alle differenze tra i veicoli utilizzati.
Norme richiamate
art. 128, comma 8-ter, d.l. 16 giugno 2022, n. 68
In tali ipotesi, infatti, il comma 8 ter dell’art. 128 del DL 16 giugno 2022, n. 68, stabilisce che la conferma di validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare.
Quando la patente è scaduta da oltre cinque anni, la conferma della sua validità è subordinata anche al superamento di un esperimento di guida volto a verificare il permanere dell’idoneità tecnica.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare un giudizio negativo sull’esperimento di guida permane quando l’annullamento degli atti consentirebbe al titolare di ripetere la prova e conseguire il risultato richiesto, anche se l’amministrazione richiama un’annotazione di rinuncia non confermata dall’interessato né risultante da un atto formale di assenso.
- Il giudizio amministrativo sull’idoneità tecnica alla guida è espressione di discrezionalità tecnica: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione e può sindacarla soltanto in presenza di vizi macroscopici immediatamente percepibili, quali irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Revisione della patente e giudizio negativo nell’esperimento di guida
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il rigetto del ricorso gerarchico avverso l’esito negativo della prova pratica svolta nell’ambito della revisione della patente. La Sezione ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso, ma ha concluso per la sua infondatezza.
Fatti e procedimento
Il 20 maggio 2024 l’ufficio della motorizzazione civile ha sottoposto la ricorrente a un esperimento di guida, dopo aver rilevato che la patente era scaduta da oltre cinque anni. La prova è stata valutata negativamente con verbale n. 00/24. La ricorrente ha contestato l’esito con ricorso gerarchico, respinto con provvedimento prot. n. 001129 del 9 luglio 2024.
La relazione ministeriale ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse, richiamando un’annotazione di rinuncia alla patente B. La ricorrente ha negato di avervi rinunciato e ha osservato che il verbale negativo non recava la sua firma.
Presupposto della revisione
La Sezione richiama l’art. 128, comma 8-ter, del d.l. 16 giugno 2022, n. 68: quando la patente è scaduta da oltre cinque anni, la conferma di validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida volto a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica.
Interesse al ricorso
L’eccezione ministeriale è respinta. L’annotazione della rinuncia non risulta confermata dalla ricorrente e non risulta un suo atto formale di assenso. Inoltre, l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato le permetterebbe di ripetere la prova pratica, conseguendo il risultato cui aspira; sussiste quindi un interesse concreto all’impugnazione.
Valutazione della prova e limiti del sindacato
Nel merito, la stessa ricorrente ha ricondotto le condotte giudicate negativamente — relative alla mano da tenere, alla distanza di sicurezza e all’utilizzo del freno — a incomprensioni con l’esaminatore e alle differenze tra il veicolo usato per le esercitazioni e quello impiegato nell’esame.
Il Consiglio di Stato qualifica la valutazione dell’idoneità alla guida come espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il giudice non può sostituire la propria opinione o valutazione tecnica a quella dell’autorità competente; il sindacato è ammesso solo in presenza di vizi macroscopici, immediatamente percepibili anche senza specifica competenza tecnica, quali irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La Sezione, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3944/2018, ha escluso che nel caso concreto ricorressero manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti fattuali.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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