Parere n. 1729/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento k10/806468/R dell’ 8 marzo 2022 di diniego concessione cittadinanza italiana, notificato in data 21 maggio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana disposto dal Ministero dell’interno con provvedimento dell’8 marzo 2022, notificato il 21 maggio 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il diniego della cittadinanza richiesta il 26 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. 91/1992. Il diniego era motivato con elementi emersi a carico del padre, tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, e con il rischio che il rapporto parentale e affettivo potesse indurre la richiedente ad agevolare comportamenti pericolosi. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della l. 91/1992, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’atto recasse formule di stile e non individuasse condotte proprie che giustificassero un giudizio di pericolosità o inaffidabilità. Ha inoltre rappresentato di vivere in Italia da oltre dieci anni con il nucleo familiare, di lavorare regolarmente e di essere integrata. La Sezione ha acquisito, anche a seguito di un precedente parere interlocutorio, una nota ministeriale che illustrasse gli elementi istruttori e chiarisse la classificazione dei documenti riservati, con modalità idonee a tutelarne la riservatezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e respinto nel merito il ricorso, giudicando infondati i motivi. La concessione della cittadinanza è caratterizzata da amplissima discrezionalità e, quando sono in gioco possibili criticità per la sicurezza nazionale, l’interesse individuale è recessivo rispetto a quello della comunità nazionale. Gli accertamenti di sicurezza non sono sottoposti ai pieni canoni di trasparenza ordinariamente applicabili, pur dovendo gli elementi acquisiti consentire al Collegio un quadro sufficiente per valutare le censure. Nel caso concreto, la relazione ministeriale e la successiva integrazione hanno fornito elementi sufficienti, anche se esposti sinteticamente per proteggere l’attività di intelligence. Non sussiste il difetto di motivazione: il diniego richiama le criticità emerse dagli accertamenti degli organismi di sicurezza a carico del padre e il rapporto parentale e affettivo con la ricorrente; tale valutazione non è risultata palesemente irragionevole o irrazionale. La ricorrente, inoltre, non ha allegato fatti dai quali desumere la propria indipendenza dalla figura paterna o una presa di distanza dalle criticità rilevate. In caso di diniego fondato sulla sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico-amministrativo, senza necessità di divulgare tutte le fonti e i fatti sottostanti, quando una disclosure più ampia possa compromettere l’attività investigativa. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Violazione e falsa applicazione della l. 91/1992; eccesso di potere
La censura è stata respinta. La valutazione negativa sulla cittadinanza, fondata su criticità emerse a carico del padre e sul legame parentale e affettivo, rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa in materia e non è risultata palesemente irragionevole o irrazionale. La ricorrente non ha allegato elementi concreti idonei a dimostrare la propria indipendenza dal contesto familiare o la presa di distanza dalle criticità.
Difetto di istruttoria e di motivazione
La censura è stata respinta. La relazione ministeriale e la successiva integrazione istruttoria, fornite con modalità compatibili con la riservatezza degli atti e la tutela dell’attività di intelligence, hanno consentito al Collegio di ricostruire sufficientemente le ragioni del diniego. Nei procedimenti fondati sulla sicurezza della Repubblica è sufficiente che la motivazione renda comprensibile l’iter logico seguito, senza imporre la divulgazione di tutte le fonti e dei fatti accertati.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata assorbita dalla decisione di rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Con istanza presentata in data 26 gennaio 2018 la signora -OMISSIS-, cittadina del -OMISSIS-, chiedeva la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f, L. n. 91/1992.
La disposizione è indicata quale base della domanda di concessione della cittadinanza; il parere non ne sviluppa un’interpretazione specifica, ma inquadra la decisione nell’ampia discrezionalità amministrativa connessa alla valutazione della sicurezza nazionale.
art. 3 l. 241/1990
Nei casi in cui il diniego di cittadinanza sia fondato, come nel caso di specie, su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti, è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 3 L. n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.
Quando il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione è soddisfatto se l’atto permette di comprendere l’iter logico seguito; non occorre divulgare tutte le fonti e i fatti sottostanti, se ciò può compromettere l’attività investigativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per oscurare le informazioni identificative della ricorrente.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l’interesse del richiedente è recessivo rispetto all’interesse della comunità nazionale alla sicurezza, nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su esigenze di sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione; non è necessario divulgare tutte le fonti e i fatti sottostanti se una disclosure più ampia può compromettere l’attività investigativa o di intelligence.
- La valutazione amministrativa basata su criticità di sicurezza riferite a un familiare e sul rapporto parentale o affettivo con il richiedente è sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza o irrazionalità; assumono rilievo gli elementi allegati dal richiedente circa la propria indipendenza dal familiare e la presa di distanza dalle criticità.
- La riservatezza degli elementi istruttori di sicurezza non esclude il controllo del Consiglio di Stato: gli atti possono essere illustrati sinteticamente e con modalità protette, purché consentano al Collegio di acquisire un quadro sufficiente per esaminare le censure.
Diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario di una cittadina straniera contro il diniego ministeriale della cittadinanza italiana. Il parere conclude per il rigetto, dopo avere acquisito ulteriori elementi istruttori con modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni di sicurezza.
Fatti e motivi di ricorso
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 26 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. 91/1992. Il Ministero dell’interno l’ha respinta con provvedimento dell’8 marzo 2022, notificato il 21 maggio 2022, richiamando elementi emersi a carico del padre che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e il rischio che il rapporto parentale e affettivo potesse indurre la richiedente ad agevolare comportamenti pericolosi.
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della l. 91/1992, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che il diniego fosse basato su formule di stile e non individuasse condotte proprie che giustificassero un giudizio di pericolosità o inaffidabilità; ha inoltre rappresentato di vivere in Italia da oltre dieci anni con il proprio nucleo familiare, di avere un lavoro regolare e di essere integrata.
Istruttoria e contraddittorio
Dopo la relazione ministeriale, la Sezione aveva rilevato con un precedente parere interlocutorio che l’affare non era sufficientemente istruito e aveva chiesto al Ministero di illustrare sinteticamente gli elementi emersi e di chiarire la reale classificazione dei documenti indicati come riservati, preservandone la riservatezza. Il Ministero ha adempiuto. La Sezione ha quindi dato atto del rispetto del contraddittorio e ha ritenuto di disporre di un quadro istruttorio sufficiente, pur nella necessaria sinteticità delle informazioni relative all’attività di intelligence.
Discrezionalità e sicurezza nazionale
La Sezione ha richiamato l’ampia discrezionalità che connota la concessione della cittadinanza e la prevalenza dell’interesse della comunità nazionale alla sicurezza rispetto all’interesse individuale del cittadino straniero. L’istruttoria relativa a possibili criticità per la sicurezza nazionale non è sottoposta ai pieni canoni di trasparenza ordinariamente applicabili all’attività amministrativa, ma deve comunque fornire al Collegio elementi sufficienti per verificare le censure.
Motivazione e sindacato sulla valutazione amministrativa
Il Collegio ha escluso il difetto di motivazione. Il diniego si fondava sulle criticità emerse dagli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato a carico del padre e sul rapporto parentale e affettivo con la richiedente. La valutazione non è stata ritenuta palesemente irragionevole o irrazionale. La ricorrente, inoltre, non aveva allegato fatti idonei a dimostrare una propria indipendenza dalla figura paterna, un’emancipazione dal contesto familiare o una presa di distanza dalle criticità rilevate.
Nei dinieghi fondati sulla sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione. Non è necessario indicare espressamente tutte le fonti e i fatti accertati quando una più ampia divulgazione possa compromettere l’efficacia dell’attività investigativa. Nel caso concreto, il richiamo alla relazione riservata e gli elementi integrativi acquisiti sono stati ritenuti sufficienti.
Esito
Il ricorso straordinario è stato respinto perché infondato; la domanda cautelare è rimasta assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 28 set 2026Parere n. 1731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →