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Parere

Parere n. 1731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare e deposito diretto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, proposto da Giulia Barbarossa contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore pro tempore, per l’annullamento delle comunicazioni della Segreteria studenti dell’area psicologia del 17 e del 24 febbraio 2026, della nota prot. n. 0025564 del 10 giugno 2026, del provvedimento implicito di diniego dell’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in “Psicologia generale, dello sviluppo, del genere e del comportamento sociale” per l’a.a. 2025/2026, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro le comunicazioni del 17 e 24 febbraio 2026, la nota prot. n. 0025564 del 10 giugno 2026 e il diniego implicito di iscrizione al terzo anno del corso di laurea per l’a.a. 2025/2026.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, trasferitasi dall’Università di Cagliari a Tor Vergata per l’a.a. 2024/2025 e titolare di una certificazione attestante 48 CFU conseguiti presso l’ateneo di provenienza, contesta il mancato riconoscimento integrale degli esami e il diniego del passaggio al secondo anno, fondato dall’Università sul mancato raggiungimento della soglia di 33 CFU e sull’assenza di posti disponibili. Deduce violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, collaborazione e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, poiché l’Ateneo avrebbe consentito in precedenza la prosecuzione concreta degli studi e successivamente negato il presupposto dell’iscrizione. Contesta inoltre la mancata indicazione analitica degli esami riconosciuti solo parzialmente, dei crediti computati o esclusi e della disciplina applicata. In via cautelare chiede misure per la regolarizzazione della carriera e l’iscrizione, anche con riserva, al terzo anno, al fine di verbalizzare esami, proseguire i tirocini e conseguire la laurea nella sessione di ottobre 2026.

Il parere

La Sezione ritiene infondata l’istanza cautelare per carenza di prova del periculum in mora. Non è documentata la fissazione di una seduta di laurea né l’ammissione della ricorrente alla sessione di ottobre 2026; l’interlocuzione con il docente dimostra al più l’avvio della preparazione della tesi. La documentazione prodotta prova soltanto alcuni segmenti della carriera e non il completamento di tutti gli esami e obblighi didattici; la certificazione di Cagliari attesta 48 CFU presso l’ateneo di provenienza, ma non il completamento degli studi né gli esami sostenuti a Tor Vergata. Mancano inoltre un piano di studi ufficiale o individuale e un prospetto completo e aggiornato della carriera. Non è quindi dimostrato un nesso causale immediato tra la mancata iscrizione al terzo anno e il pregiudizio prospettato. Il merito del ricorso non viene deciso: la Sezione sospende l’espressione del parere e dispone l’acquisizione della relazione ministeriale prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, con chiarimenti documentati di Tor Vergata su soglia dei 33 CFU e posti disponibili, riconoscimento degli esami e dei crediti, delibera del Consiglio del corso di studi del 24 ottobre 2024 e stato effettivo della carriera. Il Ministero dovrà trasmettere alla ricorrente la relazione e assegnarle un termine non superiore a trenta giorni per memorie pertinenti. Ogni determinazione in rito e nel merito resta impregiudicata; la trattazione è rinviata a successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è ritenuta infondata perché la ricorrente non ha comprovato il periculum in mora: non risultano documentati né l’ammissione a una seduta di laurea nell’ottobre 2026 né il completamento degli esami e degli obblighi didattici, e non è provato un nesso causale immediato tra la mancata iscrizione al terzo anno e il pregiudizio allegato.

Istruttoria sul merito del ricorso

Il Ministero dell’università e della ricerca deve trasmettere la relazione istruttoria prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, corredata dai chiarimenti documentati dell’Università di Tor Vergata e dalla copia degli atti richiamati. La relazione dovrà chiarire: la fonte della soglia di 33 CFU e dell’asserita indisponibilità di posti, nonché l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio; il riconoscimento, integrale o parziale, di ciascun esame e credito conseguito a Cagliari e le ragioni del computo o dell’esclusione dalla soglia; il testo integrale e i presupposti della delibera del Consiglio del corso di studi del 24 ottobre 2024, inclusa la sua conoscibilità e applicabilità; lo stato della carriera, l’anno risultante dagli archivi, gli esami sostenuti e non verbalizzati, i tirocini e l’eventuale richiesta di assegnazione della tesi.

Contraddittorio istruttorio

Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria alla ricorrente, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento per depositare memorie pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Non risulta pervenuta, nonostante la Segreteria della Sezione ne abbia fatto espressa richiesta con note del 24 giugno e dell’11 settembre 2026, la prescritta relazione ministeriale di cui all’art.11 del d.P.R. n. 1199 del 1971.

    Nel procedimento per ricorso straordinario la relazione ministeriale istruttoria è necessaria per l’esame del merito; la sua mancanza giustifica la richiesta di integrazione istruttoria e la sospensione dell’espressione del parere sul merito.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede una prova concreta e attuale del pregiudizio imminente e del nesso causale con l’atto impugnato; allegazioni non corroborate da documenti idonei non sono sufficienti.
  • La prova di alcune attività formative o di crediti conseguiti presso un precedente ateneo non dimostra, da sola, il completamento degli obblighi didattici del corso presso l’ateneo di destinazione né l’ammissione alla laurea.
  • Quando mancano la relazione ministeriale e chiarimenti documentati indispensabili per ricostruire i presupposti del provvedimento contestato, il Consiglio di Stato può disporre incombenti istruttori e sospendere il parere sul merito, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • L’integrazione istruttoria nel ricorso straordinario deve assicurare il contraddittorio, consentendo al ricorrente di conoscere la relazione acquisita e di presentare memorie entro il termine assegnato.

Ricorso straordinario sul mancato passaggio di anno universitario

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di una studentessa contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in relazione al mancato passaggio al secondo anno nell’a.a. 2024/2025 e alla conseguente mancata iscrizione al terzo anno nell’a.a. 2025/2026. Il Consiglio di Stato decide l’istanza cautelare e dispone ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi sul merito.

Vicenda e atti contestati

La studentessa, già iscritta a Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università di Cagliari, ha chiesto il trasferimento a Tor Vergata per l’a.a. 2024/2025. La certificazione dell’ateneo di provenienza attestava 48 CFU; l’ateneo di destinazione ha tuttavia riconosciuto gli esami e i crediti senza piena corrispondenza. Nel marzo 2025 la Segreteria aveva comunicato l’iscrizione ad attività del secondo anno in attesa della formalizzazione, preannunciando la modifica dell’anno di corso sulla piattaforma Delphi e il perfezionamento dell’adempimento entro la sessione estiva.

La ricorrente afferma di aver frequentato insegnamenti del secondo e del terzo anno, sostenuto esami e svolto tirocini. Il 17 febbraio 2026 l’Università ha comunicato che, con riferimento all’a.a. 2024/2025, non risultavano i 33 CFU necessari per il passaggio al secondo anno; il 24 febbraio ha precisato che gli esami riconosciuti solo parzialmente non erano computabili e che non vi erano posti disponibili. La nota prot. n. 0025564 del 10 giugno 2026 ha confermato tali comunicazioni.

Motivi del ricorso e domanda cautelare

La ricorrente deduce violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, collaborazione e legittimo affidamento, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Contesta inoltre che l’Ateneo non abbia indicato analiticamente gli esami riconosciuti solo parzialmente, i crediti computati o esclusi e la disciplina applicata.

In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e misure che consentissero la regolarizzazione della carriera, l’iscrizione anche con riserva al terzo anno, la verbalizzazione degli esami, la prosecuzione dei tirocini e la preparazione e discussione della tesi, prospettando il rischio di perdere l’anno e di non laurearsi nella sessione di ottobre 2026.

Valutazione dell’istanza cautelare

La Sezione rigetta l’istanza cautelare per mancata prova del periculum in mora. Non è stata prodotta documentazione attestante la fissazione della seduta di laurea o l’ammissione della ricorrente alla sessione di ottobre 2026. I contatti con il docente dimostrano al più l’avvio della preparazione della tesi, non la sua formale assegnazione o l’ammissione alla seduta.

Anche la documentazione sulla carriera è incompleta: dà conto di alcune idoneità e votazioni, ma non del superamento e della verbalizzazione di tutti gli esami e dell’assolvimento di ogni obbligo didattico. La certificazione di Cagliari prova 48 CFU presso l’ateneo di provenienza, ma non il completamento del corso né gli esami sostenuti a Tor Vergata. Non è stato depositato un piano di studi ufficiale o individuale né un prospetto aggiornato che identifichi attività richieste, crediti riconosciuti e attività ancora mancanti. Perciò non risulta provato un nesso causale immediato tra la mancata iscrizione al terzo anno e il pregiudizio prospettato.

Istruttoria necessaria e seguito del procedimento

Il merito non è maturo per la decisione, poiché non è pervenuta la relazione ministeriale prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, nonostante le richieste della Segreteria del 24 giugno e dell’11 settembre 2026. La relazione del Ministero dell’università e della ricerca dovrà essere corredata da chiarimenti documentati dell’Università di Tor Vergata e dalla copia di ogni atto richiamato. Dovrà riguardare:

  • la fonte normativa, regolamentare o deliberativa della soglia di 33 CFU e il presupposto dell’indisponibilità di posti, nonché l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio;
  • l’atto di riconoscimento degli esami e dei CFU conseguiti a Cagliari, precisando per ciascuna attività se il riconoscimento sia integrale o parziale, quali crediti siano stati computati e perché gli eventuali riconoscimenti parziali siano stati esclusi;
  • il testo integrale della delibera del Consiglio del corso di studi del 24 ottobre 2024, i relativi atti presupposti e gli elementi sulla sua conoscibilità e applicabilità;
  • lo stato effettivo della carriera, l’anno risultante dagli archivi, gli esami sostenuti ma non verbalizzati, i tirocini autorizzati o svolti e l’eventuale richiesta di assegnazione della tesi.

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione alla ricorrente, assegnandole non più di trenta giorni dal ricevimento per il deposito di memorie pertinenti. Nelle more, il Consiglio di Stato sospende il parere sul merito e rinvia la trattazione a una successiva adunanza, senza assumere determinazioni definitive in rito o nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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