Cassazione Penale, Ordinanza n. 00925/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata osservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica: non conteneva gli elementi specifici posti a fondamento della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi al provvedimento impugnato, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e congrua.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omissione del giudice di merito nel rilevare eventuali cause di non punibilità, ma senza che il ricorso offrisse una censura specifica e autosufficiente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma richiamata per affermare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso deve indicare in modo puntuale gli elementi posti a base della censura, altrimenti è inammissibile.
Cassa delle ammende
Indicata quale destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non individua concretamente gli elementi posti a base della censura.
- La censura sul mancato rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è generico e non esaminabile nel merito.
- La genericità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →