Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17426/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatari)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo agrario di miglioramento stipulato nel 1992, garantito da ipoteca e con rimborso previsto in sette anni mediante rate semestrali. I mutuatari e il terzo datore di ipoteca hanno poi agito per ottenere l’accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito vantato dalla banca, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dalla scadenza dell’ultima rata (31.12.2000) e che, al momento della domanda giudiziale, il credito fosse ormai prescritto. La banca ha resistito affermando che la prescrizione era stata interrotta da atti esecutivi precedenti, in particolare da un atto di precetto e dal successivo pignoramento del 1993, e che comunque la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione all’esecuzione aveva prodotto ulteriori effetti interruttivi. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere i giudici di merito escluso che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e di esigibilità immediata contenuta nel precetto, pur notificato in modo invalido, avesse comunque prodotto effetti sostanziali una volta conosciuta; 2) violazione delle norme sul mutuo fondiario e sulla clausola risolutiva espressa, per avere escluso l’effetto risolutivo del rapporto senza necessità di una valida ricezione legale della dichiarazione da parte dei debitori; 3) violazione degli artt. 2943, 2945, 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere attribuito alla comparsa di costituzione e risposta della banca efficacia interruttiva della prescrizione e per avere ritenuto tardive le contestazioni sulla titolarità del credito e sulla cessione intervenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’effetto sostanziale dell’atto di precetto, contenente la manifestazione della volontà della banca di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine e di rendere esigibile l’intero mutuo, si fosse prodotto nonostante la nullità della notificazione, poiché l’atto era comunque pervenuto a conoscenza dei debitori, come dimostrato dall’opposizione all’esecuzione da essi proposta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché accerti in fatto il contenuto della comparsa di costituzione della banca e ne valuti l’eventuale efficacia ai fini interruttivi secondo i principi indicati. Il secondo motivo è stato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile perché investiva apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. La causa è stata rinviata anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma nella specie la Corte ha ritenuto decisivo il momento in cui la manifestazione di volontà della banca è divenuta conoscibile dai debitori.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    Richiamato per l’efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali recettizi che pervengano a conoscenza del destinatario.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    Richiamato per l’efficacia interruttiva della domanda proposta nel corso di un giudizio, con possibile permanenza dell’effetto fino al passaggio in giudicato.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, quando l’interruzione avvenga per domanda giudiziale.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    Ritenuto non applicabile al caso, perché la regola dell’estinzione per inerzia del creditore non governava la vicenda in esame.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti, ma la Corte non accoglie la doglianza relativa alla valutazione del fatto processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro del vizio di ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova sulla cessione del credito.

  • art. 1334 c.c.

    L’atto unilaterale produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    La conoscenza dell’atto può presumersi quando esso pervenga all’indirizzo del destinatario, salva prova contraria.

  • artt. 38 e 39 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla decadenza dal beneficio del termine nei mutui fondiari.

  • art. 15 D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7

    Richiamato come fonte della clausola/condizione risolutiva espressa nel mutuo fondiario, che la banca può avvalere mediante precetto.

  • art. 1-bis del D.L. n. 61 del 1999 conv. in L. n. 134 del 1999

    Esclusa la sua applicabilità, perché la disciplina speciale richiamata riguarda un diverso e specifico contesto di esecuzioni pendenti e documentazione ipo-catastale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nella parte in cui si descrive la sanatoria della nullità della notifica mediante rinnovazione ordinata dal giudice.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di un atto processuale non impedisce, di per sé, che il contenuto sostanziale dell’atto produca i suoi effetti se si prova che la dichiarazione è comunque pervenuta a conoscenza del destinatario.
  • Un atto unilaterale recettizio contenuto in un atto giudiziario può produrre effetti sostanziali, anche se la notificazione è nulla, quando sia raggiunta la prova della conoscenza effettiva da parte del destinatario.
  • In tema di mutuo fondiario, la dichiarazione della banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di rendere immediatamente esigibile il credito può essere desunta dall’atto di precetto e dagli atti esecutivi conseguenti, se essi risultano conosciuti dal debitore.
  • Se la prescrizione viene interrotta da una domanda proposta nel corso di un giudizio, l’effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.
  • La valutazione dell’idoneità interruttiva di atti processuali e del contenuto delle difese spiegate in giudizio implica accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.