Cassazione Penale, Ordinanza n. 10887/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze fossero, per un verso, dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, estranea al sindacato di legittimità, e, per altro verso, fondate su una pretesa rinuncia alla prescrizione non validamente espressa. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza di appello. Per un ricorrente l’unico motivo investiva la sua partecipazione a un’associazione a delinquere, ma la Corte lo ha ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, in particolare del materiale intercettivo e delle ricevute dei versamenti rinvenute nella disponibilità dell’imputato, senza evidenziare specifici travisamenti di emergenze processuali. Per l’altro ricorrente il motivo riguardava la prescrizione: egli aveva dedotto una rinuncia alla prescrizione, ma la Corte ha rilevato che tale rinuncia non era stata ritualmente formalizzata e che, trattandosi di atto personalissimo, non sono ammissibili equipollenti. L’ulteriore motivo è stato dichiarato assorbito e comunque anch’esso inammissibile perché meramente rivolto al merito. Le memorie difensive sono state reputate prive di elementi nuovi.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla prescrizione, senza che la Corte ravvisi i presupposti per una declaratoria favorevole all’imputato; la rinuncia non ritualmente formalizzata è stata considerata inefficace.
È la base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove quando il ricorso si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio a quella adottata dai giudici di merito; occorre dedurre specifici vizi di legittimità o travisamenti decisivi già emergenti dagli atti.
- La contestazione della partecipazione a un’associazione a delinquere non può essere veicolata in cassazione come mera critica alla valutazione delle intercettazioni o di altri elementi probatori, se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica e giuridicamente adeguata.
- La rinuncia alla prescrizione è un atto personalissimo e deve essere formalizzata secondo le forme richieste; non sono sufficienti comportamenti o manifestazioni equipollenti non ritualmente perfezionati.
- Quando il ricorso è inammissibile perché devolve questioni di fatto o perché si fonda su un atto processuale inefficace, la Corte può limitarsi a dichiararne l’inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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