Cassazione Penale, Ordinanza n. 18301/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata in appello resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo attiene al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove: il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e mira, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva però che le censure sono in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi, e in parte generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto da questa disposizione; la Corte non si pronuncia nel merito della qualificazione, ma prende atto della condanna di merito.
È richiamato implicitamente dal tipo di doglianza in cassazione sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove; la Corte ritiene inammissibili censure che mirano solo a una diversa ricostruzione del fatto e non si confrontano con la motivazione di appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito, senza individuare specifici errori della motivazione impugnata.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, solleciti in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata correlazione con le ragioni della decisione comporta genericità e quindi inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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