Ordinanza n. 755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento interdittivo antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Dal testo emerge che la controversia riguarda un’informativa interdittiva antimafia adottata sulla base di elementi ritenuti sintomatici di probabile inquinamento criminale. L’appello contestava, in sede cautelare, la legittimità della valutazione prefettizia e chiedeva la riforma dell’ordinanza di primo grado; il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, reputando consistenti gli elementi di probabile inquinamento criminale posti a fondamento del provvedimento. Il Collegio ha ribadito che, per adottare un’informativa interdittiva antimafia, non è necessario dimostrare l’avvenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficienti elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico, possa desumersi il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Nel bilanciamento cautelare degli interessi, ha ritenuto prevalenti la tutela dell’ordine pubblico e l’esigenza di evitare infiltrazioni illecite nei circuiti economici. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, in caso di definizione della fase cautelare, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base richiamata per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione di un’informativa interdittiva antimafia non è necessario provare l’avvenuta infiltrazione mafiosa: è sufficiente la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, attraverso un giudizio prognostico, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
- Nella fase cautelare, la consistenza degli elementi indicativi di probabile inquinamento criminale può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia dell’interdittiva antimafia, anche senza una definitiva dimostrazione dell’infiltrazione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informativa interdittiva antimafia, gli interessi alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dell’infiltrazione illecita nei circuiti economici possono prevalere sugli interessi economici dell’impresa destinataria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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