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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10217/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato, inaudita altera parte, l'inammissibilita' per manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione proposta dal difensore di Marian Zlotea. La ricusazione era fondata sull'asserita anticipazione di giudizio da parte del Presidente del collegio, il quale, prima di dare la parola alle parti, avrebbe anticipato valutazioni sulla regiudicanda ed espresso l'intenzione del collegio di acquisire ulteriori informazioni presso l'Autorita' rumena. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 37, comma 1, lettera b) c.p.p. (indebita manifestazione del convincimento) e violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e 127 c.p.p. per avere deciso de plano senza favorire il contraddittorio.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'affermazione del Presidente del collegio, volta a manifestare l'intenzione di acquisire ulteriori informazioni dall'autorita' richiedente in ordine alle condizioni detentive in Romania (rilevanti ai fini dell'art. 3 CEDU), costituisse una mera indicazione di un'attivita' istruttoria futura e non una anticipazione indebita del giudizio sul merito. Il motivo di ricusazione e' stato considerato manifesto infondato; la Corte ha altresi precisato che, secondo la giurisprudenza, l'inammissibilita' per manifesta infondatezza puo' essere dichiarata senza ascoltare le parti ai sensi dell'art. 41, comma 1 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen. (comma 1, lettera b))

    La norma punge la 'indebita' manifestazione del convincimento del giudice: la causa di ricusazione sussiste solo se il giudice ha anticipato una valutazione di merito sulla "res iudicanda" senza necessita' funzionale legata alla fase procedimentale in corso. L'opinione deve essere espressa senza nesso funzionale con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato.

  • art. 41 cod. proc. pen. (commi 1 e 3)

    Il comma 1 prevede che, quando la richiesta di ricusazione appaia manifestamente infondata, il collegio provveda senza ritardo e puo' decidere senza necessariamente sentire le parti. Il comma 3 disciplina la decisione di merito sulla ricusazione con modalita' piu' formali.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto all'esigenza di contraddittorio e alle forme del procedimento; la Corte ha osservato che l'art. 127 disciplina le forme del contraddittorio nelle decisioni di merito, ma non vincola la decisione immediata prevista dall'art. 41, comma 1, in caso di manifesta infondatezza.

  • art. 3 CEDU

    Rilevante nel contesto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo: il possibile rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del Paese richiedente giustifica l'acquisizione di informazioni aggiuntive e rappresenta un profilo di merito da valutare nell'ambito del rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)

    Norma richiamata in relazione alle pronunce conseguenti all'inammissibilita'; nella pratica implica che seguono le pronunce previste per l'inammissibilita' con le relative statuizioni sui costi e sanzioni, come operato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La mera anticipazione da parte del presidente del collegio dell'intenzione di compiere atti istruttori (ad es. acquisire ulteriori informazioni dall'autorita' estera) non integra di per se' motivo di ricusazione: e' necessario dimostrare un'indebita esternazione di convinzione sul merito non funzionalmente giustificata.
  • La causa di ricusazione per "anticipazione di giudizio" richiede che l'esternazione del giudice sia priva di qualsiasi nesso funzionale con l'atto procedurale in corso e che essa anticipi in tutto o in parte l'esito della decisione di merito.
  • Se la richiesta di ricusazione appare manifestamente infondata, il collegio puo' dichiararne l'inammissibilita' senza ascoltare le parti ai sensi dell'art. 41, comma 1 c.p.p.; non e' necessario il contraddittorio formale nelle ipotesi di manifesta infondatezza.
  • Nei procedimenti di consegna eseguiti in esecuzione di mandato d'arresto europeo, le corti possono e devono acquisire informazioni aggiuntive relative al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; l'intento di svolgere tali accertamenti e' coerente con i poteri istruttori del giudice e non costituisce di per se' pregiudizio.
  • Per resistere efficacemente a istanze di ricusazione occorre dimostrare concretezza e attualita' del pregiudizio alla imparzialita' del giudice, ossia che le affermazioni del giudice abbiano realmente anticipato la decisione di merito e non siano state limitate a programmazioni procedurali.
  • Le richieste manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende), percio' va valutata la fondatezza prima di proporre ricorsi di ricusazione.

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