Cassazione Penale, Sentenza n. 4891/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione. La ricorrente contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse rigettato l'affidamento in prova ai servizi sociali motivando soprattutto con la gravità dei reati e con la mancata allegazione di un programma rieducativo dell'UEPE, senza chiarire le ragioni dell'assenza di tale programma e senza acquisire/valutare la relazione di osservazione della personalità e la condotta successiva al reato (cessazione delle condotte nel 2009, residenza in Italia dal 2016 senza precedenti, comportamento positivo durante la detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto la motivazione carente: il Tribunale aveva deciso esclusivamente sulla base della gravità dei reati e della mancanza del programma UEPE senza verificare se tale assenza dipendesse da responsabilità della ricorrente o dall'impossibilità effettiva di proporre attività; non aveva valutato compiutamente gli elementi post-reato e i risultati dell'osservazione della personalità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la richiesta di misura alternativa conformandosi ai principi richiamati (valutare insieme gravità del reato e condotta successiva, fonti informative comprese indagini socio-familiari e relazione UEPE, non pretendere piena revisione critica del passato ma almeno l'avvio di tale processo).
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e richiede una motivazione adeguata circa la personalità e la prognosi di reinserimento; la Corte ha ritenuto che sia stata violata nella parte in cui il Tribunale non ha compiutamente valutato gli elementi di osservazione della personalità e la prognosi di recupero
art. 72, comma 2, lett. c), ord. pen.
art. 72, comma 2, lettera c) ordinamento penitenziario
Stabilisce che gli Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE) devono proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento e le attività (lavoro o equipollente). La Corte ha precisato che l'assenza di una proposta UEPE non può automaticamente giustificare il diniego dell'affidamento senza verificare se ciò derivi da responsabilità del richiedente o da una concreta impossibilità a reperire attività
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione complessiva: oltre alla gravità del reato, il giudice deve esaminare la condotta successiva al fatto, la vita attuale del condannato, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare.
- L'assenza di un programma trattamentale elaborato dall'UEPE non può, di per sé, costituire motivo esclusivo e determinante di rifiuto: il giudice deve accertare se la mancanza dipenda dal comportamento del richiedente o da fattori esterni/oggettivi.
- Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento utile ma non imprescindibile per l'accesso all'affidamento in prova; la mancata disponibilità al lavoro non deve automaticamente escludere la misura, soprattutto per ragioni di età, salute o reale impossibilità.
- Non è richiesto che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato; è sufficiente che dall'osservazione emerga l'avvio di un processo di riforma e elementi positivi che rendano ragionevole una prognosi di reinserimento.
- Se la motivazione del provvedimento è carente o non considera tutte le fonti di conoscenza rilevanti, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
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