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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 114/31/2007, depositata il 23 gennaio 2008, che aveva confermato il rimborso parziale dell’IRPEF trattenuta nel 2000 sulla prestazione in capitale erogata ad A.M. alla cessazione dal servizio, nell’ambito della previdenza integrativa ENEL prevista dall’accordo collettivo del 16 aprile 1986. Il contribuente aveva chiesto in via principale la non imponibilità e, in subordine, l’applicazione dell’aliquota del 12,50%. L’Agenzia ha dedotto violazione delle norme sulla tassazione separata e carenze motivazionali: la CTR non avrebbe esaminato l’accordo, né accertato se e in che misura la prestazione dipendesse dalla cessazione del rapporto e fosse composta da capitale o da rendimento effettivo degli investimenti del Fondo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale prima del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono assoggettati a tassazione separata quanto alla sorte capitale; soltanto il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50%. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece assoggettati integralmente a tassazione separata. La CTR dovrà accertare, sulla base delle regole contrattuali applicabili, se vi sia stato investimento sul mercato, quale rendimento ne sia derivato e il relativo ammontare; la precedente applicazione generalizzata del 12,50% non è quindi confermata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124/1993, art. 13, comma 9

    solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 (la c.d. riforma Dini), riservandone però l'applicazione "alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto"

    La disciplina introdotta dal comma 9 riguarda, secondo la ricostruzione della Corte, le prestazioni in capitale erogate a chi si è iscritto alla previdenza complementare dopo l’entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori va invece considerata la composizione della prestazione.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 11 ( T.U.I.R. ), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 ( T.U.I.R. )

    Per le prestazioni dei fondi anteriori alla riforma, fino al 31 dicembre 2000 la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento effettivo può essere tassato al 12,50%; dal 1° gennaio 2001 l’intera prestazione è soggetta a tassazione separata.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50% (sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6

    L’aliquota del 12,50%, con il meccanismo di riduzione indicato, si applica esclusivamente alla quota che costituisce rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; non è sufficiente che la prestazione sia erogata in forma capitale.

  • D.Lgs. n. 47/2000

    ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro, cessata alla data del 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere dalla quale non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze, o meglio gli importi maturati successivamente a tale data, vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata

    Dal 1° gennaio 2001 non si distingue più, ai fini del trattamento descritto, tra capitale e rendimento: gli importi maturati da tale data sono assoggettati integralmente a tassazione separata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    L’Agenzia ha proposto censure di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione. La Corte ha accolto il ricorso e disposto la cassazione con rinvio; il testo non riporta una specifica proposizione interpretativa della norma processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è menzionata soltanto in relazione al deposito della memoria dell’Agenzia; non è oggetto di interpretazione o applicazione decisiva nel ragionamento della Corte.

Massime di principio

  • Per una prestazione in capitale proveniente da un fondo di previdenza complementare aziendale, la forma di pagamento non determina da sola l’aliquota applicabile: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento effettivamente prodotto dagli investimenti del fondo.
  • Per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell’aliquota del 12,50% solo nella misura in cui sia provato un rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; il residuo è soggetto a tassazione separata.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente a tassazione separata, senza distinzione tra sorte capitale e rendimento.
  • Il giudice deve accertare natura e ammontare del rendimento sulla base delle regole contrattuali applicabili e verificando l’effettivo impiego del capitale sul mercato. La sola denominazione della prestazione o la sua erogazione alla cessazione dal servizio non dimostrano l’esistenza di un rendimento tassabile al 12,50%.

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