Cassazione Penale, Sentenza n. 20075/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per omissione di valutazione della sentenza di assoluzione del 25/05/2023 allegata nella memoria difensiva. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, dichiarando inoltre la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 23/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impiega ricorso avverso l'ordinanza di convalida del DASPO che imponeva l'obbligo di presentazione alla Questura prima e dopo ogni incontro agonistico per anni otto. Il ricorrente deduceva che il giudice non aveva valutato le deduzioni difensive depositate entro 48 ore, in particolare la contestazione della recidiva amministrativa e della durata della misura, nonché la sentenza di assoluzione del 25/05/2023 relativa ai fatti su cui si era fondato il precedente DASPO del 05/04/2019.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 5
Il DASPO può essere revocato o modificato col venir meno o mutamento delle condizioni che ne giustificano l'emissione; il giudice di convalida deve valutare le deduzioni difensive depositate nei termini e motivare anche in relazione a tali deduzioni
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6 ter
Norma richiamata in relazione ai fatti penalmente contestati (condotte che giustificano misure di prevenzione o interdittive in ambito sportivo) e rilevante per l'applicazione del divieto
Legge 27 dicembre 1975, n. 110 - art. 4, comma 1
Rilevante rispetto ai reati inerenti il possesso di armi/strumenti atti ad offendere; l'esito penale (assoluzione) è elemento che il giudice amministrativo/di convalida deve considerare nella valutazione della pericolosità
Massime di principio
- La produzione di memorie o deduzioni difensive entro il termine di 48 ore dalla notifica del DASPO impone al giudice di convalida un esame sostanziale e motivato di quelle deduzioni; l'omissione può comportare nullità per violazione del diritto di difesa.
- Un'assoluzione penale 'perché il fatto non sussiste' non comporta automaticamente la caducazione del provvedimento amministrativo, ma è un elemento significativo che deve essere valutato quando si decide sull'esistenza della recidiva e sull'adeguatezza della durata di misure successive.
- Per contestare la recidiva amministrativa è necessario valutare non solo la temporalità dei precedenti DASPO, ma anche gli esiti dei relativi procedimenti penali e ogni documentazione allegata dalla difesa; la decisione deve essere esplicitamente motivata su questi punti.
- La maggiore durata di un nuovo DASPO sulla base di recidiva richiede una motivazione concreta che colleghi i precedenti provvedimenti e i fatti nuovi: senza considerazione degli atti prodotti dalla difesa (es. sentenze assolutive) la valutazione è censurabile.
- È possibile ottenere la sospensione, anche parziale, dell'efficacia di un provvedimento del Questore (es. obbligo di presentazione) in caso di annullamento con rinvio, in attesa del nuovo giudizio.
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