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Ordinanza

Ordinanza n. 3125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva definito il ricorso concernente la revoca della certificazione attestante l'idoneità all'accensione di fuochi artificiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia - Lecce relativa alla revoca, disposta dall'autorità prefettizia, della certificazione attestante la sua idoneità all'accensione di fuochi artificiali. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che essi dovranno essere adeguatamente esaminati nella fase di merito. La controversia riguarda comunque la legittimità di un provvedimento prefettizio caratterizzato, secondo il Collegio, da un alto tasso di discrezionalità e concernente l'affidabilità del soggetto nell'uso di materiale esplodente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi d'appello, pur meritevoli di approfondimento nella sede di merito, non presentassero profili di manifesta fondatezza, anche in considerazione dell'elevata discrezionalità del provvedimento prefettizio. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare pericoli per la sicurezza pubblica derivanti dall'esercizio di attività pirotecnica da parte di soggetti non assistiti da sufficienti garanzie di affidabilità nell'uso di materiale esplodente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando i motivi non presentino profili di manifesta fondatezza, ferma la necessità di un esame pieno nella fase di merito.
  • Nella valutazione cautelare relativa a provvedimenti prefettizi in materia di attività pirotecnica, l'elevato tasso di discrezionalità amministrativa incide sulla valutazione sommaria del fumus boni iuris.
  • L'interesse pubblico alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza pubblica connessi all'uso di materiale esplodente può prevalere, in sede cautelare, sull'interesse privato alla sospensione degli effetti della revoca dell'abilitazione o certificazione necessaria per l'attività pirotecnica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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