Cassazione Penale, Sentenza n. 14444/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e per inosservanza degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso (art. 189 c.6 e c.7 C.d.S.). Il fatto: il 25/03/2016 Mercurio, in retromarcia con un autocarro in via Fuscaldo (Rossano), investì e uccise il pedone Toscano Antonio. Contestazioni di Merito nel ricorso: insufficiente motivazione della Corte d'appello; mancato esame critico della consulenza di parte; tesi di responsabilità principale del pedone (attraversamento irregolare, art.190 C.d.S.) e possibile caso fortuito/esimente (art.45 c.p.); censura sulla ritenuta recidiva (non coerente per tipologia e distanza temporale dei precedenti); censura per mancata concessione delle attenuanti generiche; critica alla misura della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi, confermando l'affermazione di responsabilità per omicidio stradale e per le violazioni dell'art.189 commi 6 e 7 C.d.S., ritenendo corretta la valutazione della prevedibilità del rischio e l'obbligo del conducente di non eseguire la retromarcia senza visibilità o senza gli accorgimenti necessari. È stata però accolta la censura relativa alla applicazione della recidiva: la ricorrenza è stata ritenuta erroneamente applicata trattandosi di reato colposo e per carenza di motivazione sull'omogeneità e distanza temporale dei precedenti; su questo punto la sentenza è stata annullata e rinviata al giudice di merito per nuova valutazione. Sono state inoltre ritenute fondate le ragioni a conferma della responsabilità per la fuga/omissione di soccorso (art.189 c.6 e c.7) e giudicata corretta l'esclusione delle attenuanti generiche e la durata della sospensione della patente. Infine la Corte ha rilevato un errore circa l'applicazione del regime di continuazione tra reati dolosi e colposi, ma la statuizione non è stata emendata per il divieto di reformatio in peius.
Norme richiamate
Norma che integra l'omicidio stradale quando la violazione delle norme della circolazione abbia efficacia determinante nella produzione dell'evento; applicata per condannare l'imputato alla luce della manovra di retromarcia pericolosa e della prevedibilità del rischio.
art. 189 Codice della Strada, commi 6 e 7
Comma 6 (fuga dopo investimento) e comma 7 (mancata prestazione di assistenza) sono fattispecie distinte e autonome; nel caso sono state ritenute integrate dalla breve sosta senza consentire identificazione e dall'allontanamento senza accertarsi dell'effettivo soccorso.
Aggravante collegata alla 'fuga' nell'omicidio stradale; richiamata nella discussione sul possibile reato complesso e sulla non duplicazione di sanzioni (art.84 c.p.), ma non è stata contestata né applicata nel caso in modo da incidere sul verdetto principale.
Disciplina del reato complesso e dell'assorbimento sanzionatorio: utile nel ragionamento sulle relazioni tra omicidio stradale aggravato dalla fuga e il reato di fuga in sé; la Corte ne ha fatto riferimento per escludere duplicazioni sanzionatorie.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti valutando i precedenti e la gravità della condotta come elementi preponderanti.
Modifica dell'istituto della recidiva: l'aumento per recidiva si applica solo quando i precedenti e il nuovo fatto sono delitti non colposi; ne consegue l'inapplicabilità della recidiva ai delitti colposi o alle contravvenzioni, argomento decisivo per l'annullamento della recidiva nel caso concreto.
art. 218 comma 2 e art. 222 Codice della Strada
Criteri di graduazione e motivazione per la sanzione accessoria della sospensione della patente (valutazione in relazione a entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione); la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sospensione.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito denoti pericolosità e riprovevolezza dell'autore; la semplice presenza di precedenti non basta a motivare la recidiva.
Massime di principio
- Il principio di affidamento è limitato nella circolazione stradale: il conducente deve prevedere e prevenire anche le condotte imprudenti altrui quando tali eventi siano ragionevolmente prevedibili nella concreta situazione (es. retromarcia in luogo frequentato da pedoni).
- La retromarcia con veicolo la cui sagoma o carico impediscano la visuale completa è pericolosa se non accompagnata da accorgimenti (terzo a terra, segnalazioni, scelta di percorso alternativo); la scelta di eseguire la manovra senza questi accorgimenti può integrare colpa rilevante.
- Le fattispecie di fuga (art.189 c.6) e di mancata assistenza (art.189 c.7) sono autonome: una breve sosta non esclude automaticamente il reato di fuga se non consente identificazione o se l'agente si allontana prima che le indagini possano essere compiute; il giudizio sulla necessità del soccorso va compiuto ex ante.
- La recidiva richiede motivazione concreta circa omogeneità, distanza temporale e significato dei precedenti; non può essere usata per aumentare la pena quando il nuovo reato è colposo o i precedenti non sono omogenei.
- In caso di doppia conformità (pronuncia di primo grado e di appello coincidenti) la motivazione può integrarsi reciprocamente; il giudice di appello non è obbligato a riesaminare ogni deduzione difensiva se i punti nodali ("ossatura" della difesa) sono stati affrontati.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della sanzione accessoria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti contraddittoria o manifestamente illogica.
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