Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14444/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e per inosservanza degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso (art. 189 c.6 e c.7 C.d.S.). Il fatto: il 25/03/2016 Mercurio, in retromarcia con un autocarro in via Fuscaldo (Rossano), investì e uccise il pedone Toscano Antonio. Contestazioni di Merito nel ricorso: insufficiente motivazione della Corte d'appello; mancato esame critico della consulenza di parte; tesi di responsabilità principale del pedone (attraversamento irregolare, art.190 C.d.S.) e possibile caso fortuito/esimente (art.45 c.p.); censura sulla ritenuta recidiva (non coerente per tipologia e distanza temporale dei precedenti); censura per mancata concessione delle attenuanti generiche; critica alla misura della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi, confermando l'affermazione di responsabilità per omicidio stradale e per le violazioni dell'art.189 commi 6 e 7 C.d.S., ritenendo corretta la valutazione della prevedibilità del rischio e l'obbligo del conducente di non eseguire la retromarcia senza visibilità o senza gli accorgimenti necessari. È stata però accolta la censura relativa alla applicazione della recidiva: la ricorrenza è stata ritenuta erroneamente applicata trattandosi di reato colposo e per carenza di motivazione sull'omogeneità e distanza temporale dei precedenti; su questo punto la sentenza è stata annullata e rinviata al giudice di merito per nuova valutazione. Sono state inoltre ritenute fondate le ragioni a conferma della responsabilità per la fuga/omissione di soccorso (art.189 c.6 e c.7) e giudicata corretta l'esclusione delle attenuanti generiche e la durata della sospensione della patente. Infine la Corte ha rilevato un errore circa l'applicazione del regime di continuazione tra reati dolosi e colposi, ma la statuizione non è stata emendata per il divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che integra l'omicidio stradale quando la violazione delle norme della circolazione abbia efficacia determinante nella produzione dell'evento; applicata per condannare l'imputato alla luce della manovra di retromarcia pericolosa e della prevedibilità del rischio.

  • art. 189 Codice della Strada, commi 6 e 7

    Comma 6 (fuga dopo investimento) e comma 7 (mancata prestazione di assistenza) sono fattispecie distinte e autonome; nel caso sono state ritenute integrate dalla breve sosta senza consentire identificazione e dall'allontanamento senza accertarsi dell'effettivo soccorso.

  • art. 589-ter cod. pen.

    Aggravante collegata alla 'fuga' nell'omicidio stradale; richiamata nella discussione sul possibile reato complesso e sulla non duplicazione di sanzioni (art.84 c.p.), ma non è stata contestata né applicata nel caso in modo da incidere sul verdetto principale.

  • art. 84 cod. pen.

    Disciplina del reato complesso e dell'assorbimento sanzionatorio: utile nel ragionamento sulle relazioni tra omicidio stradale aggravato dalla fuga e il reato di fuga in sé; la Corte ne ha fatto riferimento per escludere duplicazioni sanzionatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti valutando i precedenti e la gravità della condotta come elementi preponderanti.

  • legge n. 251/2005, art. 4

    Modifica dell'istituto della recidiva: l'aumento per recidiva si applica solo quando i precedenti e il nuovo fatto sono delitti non colposi; ne consegue l'inapplicabilità della recidiva ai delitti colposi o alle contravvenzioni, argomento decisivo per l'annullamento della recidiva nel caso concreto.

  • art. 218 comma 2 e art. 222 Codice della Strada

    Criteri di graduazione e motivazione per la sanzione accessoria della sospensione della patente (valutazione in relazione a entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione); la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sospensione.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito denoti pericolosità e riprovevolezza dell'autore; la semplice presenza di precedenti non basta a motivare la recidiva.

Massime di principio

  • Il principio di affidamento è limitato nella circolazione stradale: il conducente deve prevedere e prevenire anche le condotte imprudenti altrui quando tali eventi siano ragionevolmente prevedibili nella concreta situazione (es. retromarcia in luogo frequentato da pedoni).
  • La retromarcia con veicolo la cui sagoma o carico impediscano la visuale completa è pericolosa se non accompagnata da accorgimenti (terzo a terra, segnalazioni, scelta di percorso alternativo); la scelta di eseguire la manovra senza questi accorgimenti può integrare colpa rilevante.
  • Le fattispecie di fuga (art.189 c.6) e di mancata assistenza (art.189 c.7) sono autonome: una breve sosta non esclude automaticamente il reato di fuga se non consente identificazione o se l'agente si allontana prima che le indagini possano essere compiute; il giudizio sulla necessità del soccorso va compiuto ex ante.
  • La recidiva richiede motivazione concreta circa omogeneità, distanza temporale e significato dei precedenti; non può essere usata per aumentare la pena quando il nuovo reato è colposo o i precedenti non sono omogenei.
  • In caso di doppia conformità (pronuncia di primo grado e di appello coincidenti) la motivazione può integrarsi reciprocamente; il giudice di appello non è obbligato a riesaminare ogni deduzione difensiva se i punti nodali ("ossatura" della difesa) sono stati affrontati.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della sanzione accessoria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti contraddittoria o manifestamente illogica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.