Cassazione Civile, Ordinanza n. 30119/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una società, destinataria di diffide accertative emesse dall'Ispettorato territoriale del lavoro e poi convalidate, aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento negativo dell'inesistenza o della minore entità dei crediti retributivi riconosciuti in favore di alcuni dipendenti. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse, ritenendo che, essendo le diffide già convalidate e quindi titoli esecutivi, la società dovesse attendere l'eventuale iniziativa esecutiva dei lavoratori e utilizzare semmai gli strumenti oppositivi ex artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo di avere un interesse attuale e concreto a ottenere subito un accertamento negativo, per non restare esposta a un'incertezza indefinita su una possibile azione esecutiva; ha inoltre ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di diffide accertative già convalidate e quindi assistite da efficacia di titolo esecutivo, ma in assenza di notifica di precetto o di avvio dell'esecuzione da parte dei lavoratori, il debitore sia comunque legittimato ad agire con azione di accertamento negativo per ottenere una tutela giurisdizionale effettiva contro lo stato di incertezza oggettiva derivante dal titolo esecutivo stragiudiziale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha confermato altresì la legittimazione passiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, poiché la domanda investiva la legittimità del provvedimento amministrativo validato che incideva su diritti soggettivi dei lavoratori.
Norme richiamate
terzo comma; quarto comma
la diffida accertativa convalidata costituisce titolo esecutivo; il provvedimento può essere contestato nei rimedi previsti dalla disciplina speciale, ma ciò non esclude, in mancanza di iniziativa esecutiva, l'azione di accertamento negativo per la tutela del debitore.
l'interesse ad agire sussiste quando il soggetto è titolare di un interesse attuale e concreto a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva su un rapporto giuridico, anche prima di una lesione attuale o di una contestazione esecutiva.
art. 24 Cost.
la garanzia del diritto di azione impone un'interpretazione che assicuri tutela giurisdizionale effettiva contro l'incertezza derivante da titoli esecutivi già formati.
il titolo esecutivo è presupposto indefettibile del diritto a procedere in executivis; il giudice dell'esecuzione può verificarne l'idoneità, ma ciò non esclude un accertamento in sede cognitiva quando manchi il precetto o l'esecuzione non sia iniziata.
la notificazione del precetto è necessaria per instaurare l'opposizione all'esecuzione quando l'esecuzione forzata non sia ancora iniziata.
l'opposizione all'esecuzione è rimedio tipico contro il diritto di procedere esecutivamente, ma presuppone la notificazione del precetto; in assenza di questo, se manca un'azione tipizzata, può residuare l'azione di accertamento negativo.
richiamati dalla Corte d'appello come rimedi oppositivi per contestare il titolo esecutivo o il quomodo dell'esecuzione, ma non ritenuti ostativi all'ammissibilità dell'accertamento negativo nel caso concreto.
richiamato solo per la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Ispettorato presso l'Avvocatura Generale dello Stato a causa della nullità della prima notifica.
norma processuale relativa alla trattazione camerale e alla memoria della parte.
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020
richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in pubblica udienza.
richiamato quale sede del Comitato regionale per i rapporti di lavoro cui è possibile ricorrere avverso la diffida convalidata.
Massime di principio
- Una diffida accertativa del credito retributivo, una volta convalidata e divenuta titolo esecutivo, non preclude al debitore la proposizione di un'azione di accertamento negativo quando non sia ancora iniziata l'esecuzione e non sia stato notificato il precetto, se il debitore ha un interesse attuale e concreto a rimuovere l'incertezza sul rapporto.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. può essere ravvisato anche in assenza di una lesione già attuale, purché esista uno stato di incertezza oggettiva su diritti e obblighi che solo una pronuncia giudiziale può eliminare.
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è rimedio tipico per contestare il diritto di procedere esecutivamente, ma non è l'unico rimedio astrattamente concepibile quando l'esecuzione non sia stata ancora avviata e manchi un atto esecutivo da opporre.
- Quando una pretesa creditoria sia consacrata in un titolo esecutivo stragiudiziale e il creditore non abbia ancora manifestato l'intenzione di agire coattivamente, il debitore può ricorrere al giudice per ottenere una verifica della sussistenza o dell'entità del credito, in funzione di tutela giurisdizionale effettiva.
- La legittimazione passiva dell'autorità che ha adottato e validato il provvedimento accertativo sussiste quando si contesti la legittimità in sé del provvedimento amministrativo che incide su diritti soggettivi.
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