Cassazione Civile, Ordinanza n. 35684/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nel procedimento originario, alcune resistenti a un'opposizione all'esecuzione avevano chiesto la distrazione delle spese di lite in favore dei propri difensori, che avevano dichiarato di averle anticipate. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 16314/2019, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del creditore, aveva però omesso di statuire sulla distrazione. Le interessate hanno quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che l'omissione della pronuncia sulle spese distratte costituiva errore materiale emendabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nella precedente ordinanza vi fosse un'omissione frutto di evidente errore materiale, poiché le parti avevano effettivamente chiesto la distrazione delle spese a favore dei difensori che le avevano anticipate. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 16314/2019, stabilendo che le spese di lite, come già liquidate, vadano distratte in favore dei procuratori costituiti che le avevano anticipate. Non risulta una decisione di merito sulla controversia sostanziale, ma solo la correzione del provvedimento precedente.
Norme richiamate
La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata effettivamente formulata, integra un errore materiale correggibile.
La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.
Massime di principio
- L'omessa statuizione sulla distrazione delle spese, in presenza di una rituale richiesta delle parti e della dichiarazione del difensore di averle anticipate, può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'errore risulti evidente dal contenuto del provvedimento e dagli atti del processo, senza necessità di riesaminare il merito della controversia.
- La distrazione delle spese costituisce una statuizione accessoria che, se omessa per mero errore, può essere integrata successivamente dal giudice che ha pronunciato il provvedimento originario.
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