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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18843/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una parte debitrice ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo notificatole da una società cessionaria del credito, deducendo tra le difese la nullità della fideiussione posta a fondamento della propria responsabilità, perché asseritamente rilasciata in esecuzione di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990. Il Tribunale adito ha rimesso la causa, limitatamente alla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione, al Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di impresa. Il Tribunale di Potenza ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, sostenendo che la competenza spettasse invece al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in base alla disciplina speciale sulle sezioni imprese. La questione decisa dalla Cassazione riguarda dunque quale sia la sezione specializzata territorialmente competente per la domanda di nullità della fideiussione collegata a un’intesa anticoncorrenziale di matrice ABI.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo che la domanda di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI, in quanto collegata all’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza e della violazione antitrust, rientri tra le controversie attribuite in via inderogabile alla sezione specializzata competente per il distretto di Potenza. Ha quindi confermato la competenza del Tribunale di Napoli e rimesso al giudice di merito la regolazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    La nullità della fideiussione è prospettata come conseguenza della sua riproduzione di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla norma antitrust.

  • art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Le controversie antitrust ivi contemplate rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

  • art. 3, lett. c), d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168

    Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990.

  • art. 3, lett. d), d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168

    Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168

    Prevede una competenza inderogabile e territorialmente predeterminata della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi, tra gli altri, nel distretto di Potenza, per le controversie antitrust di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d).

  • art. 5 c.p.c.

    La competenza si determina in base alla legge vigente al momento della domanda; la controversia è stata quindi assoggettata alla disciplina ratione temporis vigente al momento del decreto ingiuntivo opposto.

Massime di principio

  • La domanda diretta a far dichiarare la nullità di una fideiussione che riproduca lo schema ABI censurato per violazione antitrust integra una controversia che richiede l’accertamento dell’intesa vietata e, perciò, rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
  • Ai fini della competenza, il collegamento tra il contratto a valle e l’intesa anticoncorrenziale non è irrilevante: se la violazione antitrust costituisce il fatto costitutivo della dedotta nullità del contratto, la controversia attrae la cognizione della sezione specializzata.
  • Nelle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, la competenza territoriale può essere inderogabilmente radicata in un diverso ufficio individuato dalla disciplina speciale, prevalendo sui criteri ordinari di competenza territoriale.
  • La competenza deve essere verificata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui la domanda è proposta o il provvedimento impugnato è emesso, secondo il criterio temporale di cui all’art. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneConcorrenza sleale
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
IstitutiNullitàOnere della prova

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