Cassazione Penale, Ordinanza n. 32632/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati, apparenti o ripetitivi e rilevando che le valutazioni della Corte d'appello erano congruamente motivate, non contraddittorie e non manifestamente illogiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Dal testo emerge che la difesa aveva dedotto, tra l'altro, una supposta intenzione restitutoria dell'imputato, l'insussistenza del profitto in ragione del mancato uso del bene, questioni relative alla qualificazione e all'uso di un coltello, censure sul trattamento sanzionatorio e un motivo nuovo relativo alla recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano manifestamente infondati o meramente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello, senza svolgere una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto corretta l'inammissibilità dei motivi nuovi, congrua la risposta della Corte d'appello sulle tesi difensive concernenti l'intenzione restitutoria, il profitto derivante dal mancato uso del bene e la qualificazione dell'uso del coltello, nonché adeguata e immune da vizi logici la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione richiede censure specifiche e argomentate contro la decisione impugnata; doglianze meramente ripetitive o manifestamente infondate non superano il vaglio di ammissibilità.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre le doglianze già proposte davanti al giudice d'appello, senza formulare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo nuovo proposto per la prima volta in cassazione è inammissibile quando introduce una censura non tempestivamente dedotta nelle precedenti fasi processuali.
- Le valutazioni fattuali del giudice di merito, quando siano sorrette da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica, non sono censurabili in sede di legittimità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando esponga in modo adeguato e logicamente coerente le ragioni della determinazione della pena, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito.
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