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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29924/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per evasione, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione dell'art. 69 c.p. Sosteneva che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che la spontanea presentazione dell'imputato all'autorità di polizia giudiziaria integrasse la circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., aveva poi erroneamente escluso che tale attenuante potesse incidere sul giudizio di comparazione con la recidiva. In particolare, lamentava che non fosse stato considerato il fatto che il giudice di primo grado si era già discostato sensibilmente dal minimo edittale, fissando la pena base addirittura al doppio del minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, giudicata completa e logicamente argomentata. La Corte territoriale aveva spiegato che la recidiva doveva essere considerata qualificante e che, per tale ragione, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non era modificabile. Aveva inoltre valorizzato la riattualizzazione dell'elevata pericolosità dell'imputato, desunta da precedenti per stupefacenti, armi e lesioni personali, indicativi di personalità violenta e scarso controllo personale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze resta insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione completa e coerente; la recidiva, ritenuta qualificante, può impedire la modifica della valutazione già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 385, comma 4, c.p.

    La spontanea presentazione dell'evaso all'autorità di polizia giudiziaria integra la circostanza attenuante prevista dalla norma, ma nel caso concreto non è stata ritenuta idonea a prevalere sulla recidiva.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata per il trattamento sanzionatorio e per la determinazione della pena base.

Massime di principio

  • In tema di evasione, la spontanea presentazione dell'imputato all'autorità di polizia giudiziaria può integrare l'attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., ma la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio dipende dal giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti o attenuanti concorrenti.
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione completa, logica e coerente, e il ricorso si limiti a proporre una diversa lettura del fatto o della pericolosità dell'imputato.
  • La recidiva può essere valorizzata come indice qualificante della pericolosità del soggetto quando sia collegata a precedenti significativi e omogenei, idonei a esprimere una riattualizzazione del rischio criminale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche o meramente assertive sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniEvasione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

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