Ordinanza n. 1324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado in materia di esenzione dall'obbligo vaccinale per la frequenza della scuola dell'infanzia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della minore hanno appellato la sentenza semplificata del TAR Lazio e chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. La controversia concerneva l'omessa o differita vaccinazione della minore e la possibilità di ottenere l'esenzione per ragioni di salute sulla base della documentazione clinica prodotta. Gli appellanti contestavano, in sostanza, la necessità dell'attestazione del pediatra di libera scelta e lamentavano che il giudice di primo grado non avesse direttamente apprezzato la documentazione sanitaria ai fini dell'esenzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto condivisibile la ratio decidendi del TAR, secondo cui l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017 deve essere letto alla luce dell'art. 24 del d.P.R. n. 272/2000, che impone per i minori da zero a sei anni l'attestazione del pediatra di libera scelta ai fini dell'omissione o del differimento della vaccinazione. La documentazione clinica prodotta può essere valutata dal pediatra di libera scelta di riferimento, mentre il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione in apprezzamenti tecnico-discrezionali non ancora esercitati. È stato inoltre escluso il periculum in mora: la scuola dell'infanzia non rientra nell'obbligo scolastico e risultava, allo stato della sommaria delibazione, una libera scelta dei genitori non rivolgersi al pediatra di riferimento per ottenere, ove ne ricorressero i presupposti, l'esenzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico degli appellanti, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna Amministrazione, oltre accessori. È stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi.
art. 1, comma 3, d.l. 7 giugno 2017, n. 73
Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
L'omissione o il differimento delle vaccinazioni è consentito soltanto in presenza di un accertato pericolo per la salute connesso a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
È stato interpretato nel senso dell'obbligatorietà dell'attestazione del pediatra di libera scelta per i minori da zero a sei anni, ai fini dell'esenzione vaccinale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per i minori da zero a sei anni, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie per accertato pericolo per la salute richiede l'attestazione del pediatra di libera scelta, secondo il coordinamento tra l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017 e l'art. 24 del d.P.R. n. 272/2000.
- La documentazione clinica prodotta dal genitore non consente al giudice amministrativo di sostituirsi al pediatra di libera scelta nell'apprezzamento tecnico-discrezionale dei presupposti sanitari dell'esenzione, quando tale valutazione amministrativa non sia ancora stata esercitata.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la frequenza della scuola dell'infanzia non integra adempimento dell'obbligo scolastico e l'interessato può rivolgersi al pediatra di libera scelta per ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, l'attestazione necessaria all'esenzione vaccinale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →