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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22123/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, contestata per avere un veicolo, di proprietà di un soggetto diverso dal conducente, sostato allo sbocco di un passo carrabile in violazione dell’art. 158, comma 2, lett. a), C.d.S. L’opponente ha dedotto sia l’errore di identificazione del conducente sia l’insussistenza materiale dell’infrazione, sostenendo che l’auto fosse stata parcheggiata regolarmente fuori dall’area di incidenza del passo carrabile. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione del conducente e dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del proprietario deceduto; il Tribunale ha confermato la decisione, escludendo la violazione del contraddittorio per la mancata interruzione del giudizio dopo la morte del comproprietario/proprietario e ritenendo inammissibile la prova testimoniale articolata, perché diretta a contestare circostanze coperte da fede privilegiata nel verbale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 300 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per mancata interruzione del giudizio dopo la morte del proprietario; 2) vizio motivazionale per asserita contraddittorietà della sentenza; 3) ulteriore vizio motivazionale per mancata ammissione della prova testimoniale sul fatto che il ricorrente fosse sopraggiunto in motoveicolo mentre il veicolo era in fase di rimozione, circostanza incompatibile con la sua qualità di conducente al momento dell’infrazione; 4) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per avere il Tribunale ritenuto necessaria la querela di falso anche per contestare l’individuazione del trasgressore, nonostante tale dato non fosse direttamente attestato dal pubblico ufficiale come fatto da lui percepito senza margini di apprezzamento. Il ricorrente ha inoltre rappresentato, con memoria, di avere proposto querela di falso e chiesto rinvio, ma la Corte ha ritenuto non utilizzabile in cassazione la documentazione sulla pendenza della querela proposta dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione applicando il principio secondo cui la contestazione dell’individuazione del trasgressore non richiede querela di falso quando il verbale non attesti direttamente, come fatto percepito e verificato dal pubblico ufficiale, che il soggetto fosse alla guida al momento dell’infrazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    La mancata interruzione del giudizio per morte di una parte non integra, di per sé, una nullità che imponga la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., se non si determina un concreto pregiudizio al contraddittorio della parte rimasta in causa.

  • art. 354 c.p.c.

    La mancata interruzione del giudizio di primo grado non rientra tra le ipotesi che impongono la regressione della causa al primo grado; la causa può proseguire in appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato con il procedimento accelerato previsto da tale norma.

  • art. 2699 c.c.

    La fede privilegiata del verbale di accertamento riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o compiuti da lui, non i giudizi valutativi o le circostanze non direttamente percepite in modo oggettivo.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del verbale non si estende alla valutazione circa l’individuazione del trasgressore quando tale individuazione non sia un fatto direttamente attestato come percepito dal verbalizzante.

  • art. 7 L. n. 689/1981

    Il decesso del concorrente nell’infrazione determina l’estinzione della violazione nei suoi confronti e la cessazione parziale della materia del contendere relativamente alla sua posizione.

  • art. 158, comma 2, lett. a), C.d.S.

    È la norma sostanziale violata secondo il verbale, relativa alla sosta in corrispondenza di un passo carrabile.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Sono stati invocati a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma il motivo è stato respinto.

Massime di principio

  • Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui direttamente percepiti o compiuti, non anche per valutazioni, inferenze o apprezzamenti sulla dinamica dell’infrazione o sull’identità del trasgressore se non risultino come fatti oggettivamente accertati.
  • La contestazione dell’individuazione del soggetto trasgressore può essere provata senza querela di falso quando il verbale non contenga un accertamento diretto e incontestabile della condotta personale del destinatario, ma soltanto una ricostruzione o un apprezzamento del verbalizzante.
  • La mancata interruzione del processo per la morte di uno dei coobbligati o concorrenti nell’illecito non determina automaticamente nullità del giudizio nei confronti della parte rimasta, ove il decesso produca soltanto l’estinzione della violazione rispetto al soggetto deceduto.
  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, come documento nuovo, la certificazione della pendenza di una querela di falso proposta dopo la sentenza impugnata, né ciò consente di attivare la sospensione necessaria del processo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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