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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32703/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per reati in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 71, comma 2 lett. b) e 87, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 81/2008) per aver messo a disposizione dei lavoratori un escavatore privo di cintura di sicurezza e di sistema antiribaltamento (ROPS). Il ricorrente contestava la responsabilità sostenendo che l'escavatore, immatricolato nel 1996, era conforme alla direttiva macchine dell'epoca e quindi non obbligato ad avere quei dispositivi; inoltre aveva effettuato una valutazione del rischio e adottato "valli" (avvallamenti) tecnici per neutralizzare il rischio di ribaltamento, per cui il Tribunale si sarebbe sostituito al tecnico e avrebbe errato a valutare le risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero attacchi al merito e alla valutazione delle prove (inammissibili in cassazione), osservando che il Tribunale aveva esaminato e motivatamente rigettato le argomentazioni difensive. La Corte ha confermato che, sulla base delle risultanze (fotografie, testimonianze e il concreto sinistro) e dell'evoluzione normativa, l'escavatore privo di ROPS e cintura rappresentava un pericolo concreto in quel contesto (cava con forte pendenza) e che l'utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti tecnici configurava responsabilità del datore di lavoro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), artt. 71 e 87

    art. 71, comma 2 lett. b) e art. 87, comma 2 lett. c)

    Articoli invocati per l'imputazione: la Corte ha confermato che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere quando si mettono a disposizione attrezzature non idonee ai luoghi e ai rischi, anche se acquistate prima di talune direttive.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 70, comma 2

    Richiamato assieme all'allegato V, per affermare l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione macchinari sicuri anche se acquistati prima della Direttiva macchine del 1996.

  • Allegato V al d.lgs. 81/2008, punto 6.3

    punto 6.3 dell'allegato V

    Richiama disposizioni di ordine tecnico che, combinate con art. 70, impongono misure di sicurezza. La Corte ha ritenuto che tali riferimenti consolidino l'obbligo di adeguare l'uso delle macchine ai rischi concreti.

  • D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 72

    Richiamato come riferimento normativo di principio in tema di obblighi in materia di macchine pericolose; la disposizione è stata considerata ancora applicabile nel richiamo operato dall'allegato V.

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459

    Citato nella discussione sull'evoluzione normativa (recepimento della direttiva macchine nel 1996) e sulla non superabilità delle regole di prevenzione poste dalle norme precedenti; comunque l'obbligo di sicurezza non viene eluso dal fatto che la macchina fosse conforme a norme anteriori.

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 4, n. 36153 del 22/09/2021 (Dossena)

    Sez. 4, n. 36153 del 22/09/2021

    Principio richiamato per affermare che l'obbligo di dotare le attrezzature di dispositivi di sicurezza può trovare applicazione anche per macchine antecedenti alla Direttiva 1996, in virtù del combinato disposto di norme di prevenzione.

Massime di principio

  • La conformità di una macchina a norme tecniche o direttive anteriori non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di valutare e gestire i rischi concreti del luogo di lavoro: se la macchina non può essere resa sicura per l'attività specifica, non va impiegata in quel contesto.
  • La valutazione del rischio deve essere concreta, documentata e adeguata: semplici misure generiche o attestazioni non dimostrano automaticamente l'idoneità dell'attrezzatura se le evidenze (es. fotografie, incidenti) mostrano un rischio non neutralizzato.
  • Se una censura in sede di cassazione riguarda la rivalutazione del materiale probatorio o del merito (credibilità delle prove, adeguatezza delle valutazioni tecniche), essa è inammissibile: la Cassazione verifica l'eventuale vizio di legge o manifesta illogicità, non riconsidera il merito dei fatti.
  • Il datore di lavoro ha un obbligo permanente di mettere a disposizione attrezzature sicure: per macchine non aggiornabili tecnicamente rispetto ai rischi specifici, le opzioni sono limitarne l'uso a compiti non pericolosi, sostituirle o adottare misure di sicurezza oggettive e dimostrabili.
  • In contenziosi simili è fondamentale conservare e produrre documentazione tecnica dettagliata (perizie, piani di adeguamento, fotografie, istruzioni d'uso, prove che le misure adottate neutralizzino il rischio) per contrastare efficacemente le contestazioni.

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