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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47726/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo di Ferraro avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria a consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Ministero deduceva, in primo luogo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., sostenendo che fosse in gioco la modalità di esercizio del diritto (materia discrezionale amministrativa) e non l'esistenza del diritto; in secondo luogo, contestava la ricostruzione sulla parità di trattamento e l'applicabilità dei principi di diritto all'informazione in presenza del regime differenziato (art. 41-bis), invocando esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche soggettive qualificabili come "diritto" e lesi da condotte amministrative che determinino un "attuale e grave pregiudizio". La Corte ha confermato il principio secondo cui le limitazioni derivanti dalla detenzione e le scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione sulle modalità di fruizione dei diritti sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o inibenti la fruizione del diritto nel suo nucleo. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza che qualifica come reclamo generico le doglianze sulla mera fruizione dei canali televisivi, attinenti alle modalità di esercizio del diritto all'informazione e non al diritto in sé. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio perché pronunciata oltre i limiti della giurisdizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra diritto soggettivo nel suo nucleo (tutela giurisdizionale) e mere modalità di esercizio del diritto: solo il primo è protetto dagli artt. 35-bis e 69 Ord. pen.
  • Le scelte tecnico-organizzative e le limitazioni adottate dall'Amministrazione penitenziaria, se ragionevoli e proporzionate, rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili in sede giudiziaria
  • Le lagnanze sulla fruizione di canali televisivi in regime 41-bis sono tipicamente reclami generici e non costituiscono di per sé una lesione di un diritto qualificato
  • La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo: se la pretesa non configura un diritto soggettivo protetto, il reclamo va dichiarato generico e respinto
  • Intervento giudiziario ammesso quando la misura amministrativa sia manifestamente irragionevole, sproporzionata o sostanzialmente inibente la fruizione del diritto nel suo nucleo

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