Sentenza del 22/06/2022 n. 2949 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Omessa comunicazione della data di udienza - Conseguenze - Nullità della decisione - Effetti - Rinvio della causa in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza impugnata è stata dichiarata nulla per violazione del contraddittorio e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omissione della comunicazione della data di udienza di discussione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992; la comunicazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, è essenziale per garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, e la sua mancata effettuazione determina un vizio che incide sulla validità della decisione.
Norme richiamate
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata almeno 30 giorni prima e svolge funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione configura un vizio idoneo a determinare la nullità della decisione.
d.lgs. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b)
In caso di declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio, la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale.
Giurisprudenza: Cass. 14874/21; CTR Lazio 2923/20
Cass. 14874/21; CTR Lazio 2923/20
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'omessa comunicazione nei termini previsti determina la nullità della decisione e impone il rinvio in primo grado.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza almeno 30 giorni prima configura una nullità per violazione del contraddittorio che deve essere rilevata e sanzionata.
- La nullità comporta il rinvio della causa alla CTP ex art. 59, comma 1, lett. b), con esclusione di una decisione nel merito fino a nuovo esame in primo grado.
- Spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta e regolare comunicazione; l'assenza di prova della notifica nei termini favorisce la declaratoria di nullità.
- Se la parte ha comunque avuto effettiva conoscenza tempestiva dell'udienza e ha potuto esercitare la difesa, il vizio può essere considerato non pregiudizievole e la nullità non scatta; valutazione fattuale caso per caso.
- Il vizio di comunicazione è di natura tale da poter essere rilevato anche d'ufficio, poiché attiene al rispetto del diritto fondamentale al contraddittorio.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva del contribuente dovrebbe prevedere l'eccezione della nullità e la richiesta di rinvio in primo grado; l'Amministrazione dovrebbe conservare e produrre prove documentali della regolare notifica.
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