Sentenza n. 1742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12684/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio – Roma n. 12684/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti relativi agli atti della procedura di progressione verticale
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale, riservata al personale di ruolo, e in particolare la copertura di 690 posizioni nel profilo di Funzionario Polizia Locale. Un partecipante aveva impugnato la graduatoria provvisoria di valutazione dei titoli, la clausola dell'avviso relativa ai criteri di valutazione, gli atti connessi e le successive graduatorie definitive, comprese le rettifiche, mediante motivi aggiunti. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti. Roma Capitale ha proposto appello avverso tale sentenza, ma nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, rilevando che il principio dispositivo governa sia l'introduzione sia la prosecuzione del giudizio. Poiché l'appellante non aveva più interesse alla decisione, l'appello è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La particolarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese del grado di appello. La sentenza di primo grado è rimasta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia dell'appellante alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo governa non solo l'introduzione del giudizio, ma anche la sua prosecuzione; pertanto, il giudice deve prendere atto della rinuncia dell'appellante quando essa manifesta il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La rinuncia all'appello motivata dal sopravvenuto difetto di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi d'impugnazione.
- La particolarità della questione può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello.
Come è indicizzato
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